801.100
GesGLSan
CH-TI
Art. 8a Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria, LSan) Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria, LSan)
Art. 8a Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria, LSan)
[10] 1 Al paziente incapace di discernimento si applicano, direttamente o per analogia, gli articoli 377 e seguenti CC.
2 In particolare nelle situazioni d’urgenza possono essere presi i provvedimenti conformi alla volontà presumibile e agli interessi della persona incapace di discernimento (art. 379 CC).
[10] Art. introdotto dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.