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Art. 8a Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria, LSan) Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria, LSan)

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Art. 8a Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria, LSan)

[10] 1 Al paziente incapace di discernimento si applicano, direttamente o per analogia, gli articoli 377 e seguenti CC.

2 In particolare nelle situazioni d’urgenza possono essere presi i provvedimenti conformi alla volontà presumibile e agli interessi della persona incapace di discernimento (art. 379 CC).

[10] Art. introdotto dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.

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