790.150
RLITC
CH-TI
Art. 7 RLITC Regolamento sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi o gassosi (RLITC)
RLITC
Art. 7 RLITC
1 Gli impianti devono rispettare le direttive G1, G2, G7, G11 emanate dalla SSIGA nonché tutte le altre norme e disposizioni che stabiliscono le regole riconosciute della tecnica e lo stato della tecnica di sicurezza.
2 In caso di attraversamento di zone a rischio, definite secondo i criteri stabiliti dall’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti del 27 febbraio 1991 (OPIR), va esperita anche una valutazione tecnica della sicurezza. La SSIGA può accompagnare la valutazione con raccomandazioni per la presa di misure di sicurezza complementari.