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Art. 5 RLITC Regolamento sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi o gassosi (RLITC)

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Art. 5 RLITC

1 I Servizi generali dispongono la pubblicazione della domanda presso le cancellerie dei Comuni toccati dall’impianto. Il periodo di pubblicazione è di 30 giorni. Della pubblicazione è dato avviso agli albi comunali e nel Foglio ufficiale.

2 Nel termine di pubblicazione, ogni persona che dimostri un interesse legittimo può fare opposizione al rilascio della licenza di costruzione presso i Servizi generali. Sono pure legittimati a fare opposizione i Comuni e le organizzazioni costituite da almeno 10 anni cui compete, in base agli statuti, la salvaguardia dei beni tutelati dalla legge. Chi non fa opposizione è escluso dal seguito della procedura.

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