790.150
RLITC
CH-TI
Art. 2 RLITC Regolamento sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi o gassosi (RLITC)
RLITC
Art. 2 RLITC
1 I Servizi generali del Dipartimento del territorio (in seguito: Servizi generali) depositano la domanda di cui all’art. 21b LITC presso le Cancellerie dei Comuni toccati dall’impianto per 30 giorni. Del deposito è dato avviso agli albi comunali e nel Foglio ufficiale.
2 Il parere cantonale di cui all’art. 21b LITC è di competenza dei Servizi generali.
3 Le opposizioni ai sensi dell’art. 22a LITC devono essere indirizzate all’Ufficio federale dell’energia.