Legislator Giurisprudenza & Legislazione
790.150 RLITC CH-TI

Art. 2 RLITC Regolamento sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi o gassosi (RLITC)

RLITC
Apri la fonte ufficiale Atto completo (19 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 2 RLITC

1 I Servizi generali del Dipartimento del territorio (in seguito: Servizi generali) depositano la domanda di cui all’art. 21b LITC presso le Cancellerie dei Comuni toccati dall’impianto per 30 giorni. Del deposito è dato avviso agli albi comunali e nel Foglio ufficiale.

2 Il parere cantonale di cui all’art. 21b LITC è di competenza dei Servizi generali.

3 Le opposizioni ai sensi dell’art. 22a LITC devono essere indirizzate all’Ufficio federale dell’energia.

← Art. 1 RLITC Regolamento sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi o gassosi (RLITC) Art. 3 RLITC →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →