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Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri

18 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (18)

Art. 1 Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri Art. 2 Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri Art. 5 Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri Art. 6 Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri Art. 7 Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri Art. 17 Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri Art. 17a Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri Art. 18 Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri Art. 19 Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri Art. 20 Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri Art. 21 Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri Art. 22 Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri Art. 22a Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri Art. 22b Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri Art. 23 Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri Art. 24 Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri Art. 25 Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri Art. 27 Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri

Testo normativo (18 Articoli)

[2] Il presente decreto disciplina le competenze degli organi cantonali e comunali in materia di navigazione aerea, in particolare riguardo agli atterraggi esterni effettuati con elicotteri sul territorio cantonale, nei limiti previsti dalla legislazione federale.

[2] Art. modificato dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166.

[8] 1 Il Consiglio di Stato è competente per le prese di posizione all’indirizzo dell’autorità federale, in particolare riguardo a

a) deleghe di sorveglianza affidate al Cantone così come prese di posizione di deleghe di sorveglianza ai comuni (art. 4 cpv. 2 LNA);

b) determinazioni di spazi aerei o vie aeree per gli atterraggi in montagna (art. 8 cpv. 7 LNA);

c) emanazione di prescrizioni per la prevenzione degli attentati sugli aerodromi (art. 12 cpv. 3 LNA);

d) concessione di rotte per imprese con sede in Svizzera (art. 28 cpv. 6 LNA e 114 cpv. 4 ONA).

2 Il Consiglio di Stato è inoltre competente per limitare l’uso di aeromobili senza occupanti del peso inferiore ai 30 kg per motivi di interesse pubblico.

[8] Art. modificato dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166; precedente modifica: BU 1995, 399.

[9] Il Dipartimento del territorio è competente per le seguenti prese di posizione all’indirizzo dell’autorità federale

a) determinazione delle zone di sicurezza (art. 42 cpv. 3 LNA);

b) preavviso per la designazione delle aree autorizzate di atterraggio in montagna (art. 8 cpv. 3 LNA e 54 cpv. 1 OSIA).

[9] Art. modificato dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166; precedente modifica: BU 1995, 399.

[10] L’Ufficio del demanio e dell’Aeroporto cantonale è competente per

a) fornire supporto all’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) riguardo alle mansioni (rilevamento, esame, collaborazione) concernenti l’obbligo di autorizzazione degli ostacoli alla navigazione aerea (art. 59 e 60 OSIA);

b) i compiti assegnatigli dagli articoli 20 – 22b.

Atterraggi esterni in zone residenziali a scopo di lavoro (art. 31 OAEs)

[10] Art. modificato dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166; precedente modifica: BU 1995, 399.

[11] 1 Il municipio è competente per accordare atterraggi esterni in zone residenziali a scopo di lavoro ai sensi dell’art. 2 OAEs.

2 La richiesta deve contenere le seguenti indicazioni

a) il committente dei voli;

b) lo scopo dei voli, indicando il genere di merci o persone che si intende trasportare;

c) il programma dei voli, indicando

- data e orario dei voli previsti;

- luogo del decollo e dell’atterraggio;

- numero delle rotazioni previste;

- tipo di elicotteri usati;

d) l’eventuale necessità di provvedimenti di sicurezza riguardo al traffico stradale, ferroviario e delle funivie.

3 L’accordo considera, in particolare

a) lo scopo dei voli;

b) la ponderazione tra interesse pubblico e privato;

c) la necessità di provvedimenti di sicurezza.

4 In assenza di accordo tra le parti, la decisione spetta all’UFAC.

Atterraggi esterni su distese d’acqua pubbliche (art. 8 e 12 OAEs)

[11] Art. modificato dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166; precedente modifica: BU 1995, 399.

[12] 1 L’Ufficio del demanio e dell’Aeroporto cantonale, sentiti i servizi cantonali interessati, formula il parere al richiedente secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera b OAEs nell’ambito dell’autorizzazione UFAC per atterraggi esterni su distese d’acqua pubbliche.

2 L’Ufficio del demanio e dell’Aeroporto cantonale, sentiti i servizi cantonali interessati, autorizza gli atterraggi esterni su distese d’acqua pubbliche indispensabili alla formazione o alla formazione continua degli addetti alle operazioni di salvataggio e di lotta antincendio di cui all’articolo 8 capoverso 2 OAEs.

Atterraggi esterni a più di 1100 m d’altitudine (art. 26 OAEs)

[12] Art. reintrodotto dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166; precedente modifica: BU 1995, 399.

[13] 1 Istanze volte a ottenere l’autorizzazione per atterraggi esterni a più di 1100 m d’altitudine devono essere presentate con preavviso di almeno quattro settimane all’Ufficio del demanio e dell’Aeroporto cantonale.

2 L’Ufficio del demanio e dell’Aeroporto cantonale, sentiti i servizi cantonali e i municipi interessati, formula il parere all’UFAC secondo l’articolo 26 capoverso 2 OAEs.

[13] Art. modificato dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166; precedenti modifiche: BU 1988, 171; BU 1995, 399.

[14] L’Ufficio del demanio e dell’Aeroporto cantonale, sentito l’Ufficio della natura e del paesaggio, formula il parere al richiedente secondo l’articolo 28 capoverso 2 OAEs nell’ambito dell’autorizzazione UFAC per gli atterraggi esterni in zone protette.

[14] Art. reintrodotto dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166; precedente modifica: BU 1988, 171.

[15] 1 Le manifestazioni che si svolgono al di fuori degli aerodromi con la partecipazione di due elicotteri al massimo e a meno di 1100 m di altitudine sono autorizzate dal municipio.

2 Devono dare il loro accordo i municipi di comuni vicini sorvolati durante le operazioni di partenza e atterraggio a quote inferiori a

a) 300 m dall’ostacolo più alto entro un raggio di 600 m in zone densamente popolate;

b) 150 m dall’ostacolo più alto entro un raggio di 150 m in altre zone.

3 Gli altri municipi interessati devono essere avvisati.

4 Negli altri casi, l’Ufficio del demanio e dell’Aeroporto cantonale è competente per rilasciare il consenso, giusta l’articolo 87 capoverso 3 ONA.

b) in caso di atterraggi esterni su distese d’acqua pubbliche (art. 89 cpv. 1 ter ONA)

[15] Art. introdotto dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166.

[16] Nel caso di manifestazioni aeronautiche pubbliche con atterraggi esterni su distese d’acqua pubbliche, l’Ufficio del demanio e dell’Aeroporto cantonale, sentiti i servizi cantonali interessati, formula il parere all’UFAC ai sensi dell’articolo 89 capoverso 1 ter ONA, sul rispetto delle disposizioni della protezione delle acque, della pesca, dell’ambiente e della natura e solleva eventuali obiezioni dettati da altri interessi pubblici.

[16] Art. introdotto dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166.

[18] 1 Il Comune pianifica mediante piano regolatore le aree per atterraggi esterni utilizzate per più di un anno in modo intenso.

2 Tali aree sono autorizzate mediante licenza edilizia.

[18] Art. modificato dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166.

[19] Le segnalazioni di infrazioni sono trasmesse all’UFAC direttamente o per il tramite dell’Ufficio del demanio e dell’Aeroporto cantonale.

[19] Art. modificato dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166.

Il presente decreto entra in vigore [21] con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Pubblicato nel BU 1987 , 153.

[21] Entrata in vigore: 23 giugno 1987 - BU 1987, 153.

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