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Art. 2 Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla navigazione interna Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla navigazione interna

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Art. 2 Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla navigazione interna

1 Nelle acque svizzere del Ceresio e del Verbano è ammessa la navigazione di tutti i natanti, con le riserve stabilite dal presente regolamento.

2 Sugli altri laghi nonché sui laghi artificiali del Cantone la navigazione può essere autorizzata dalla Sezione circolazione.

3 Sui fiumi e corsi d’acqua naturali è ammessa unicamente la navigazione di natanti destinati a tale scopo, come canoe, caiachi e riverrafting.

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