781.110
CH-TI
Art. 2 Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla navigazione interna Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla navigazione interna
Art. 2 Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla navigazione interna
1 Nelle acque svizzere del Ceresio e del Verbano è ammessa la navigazione di tutti i natanti, con le riserve stabilite dal presente regolamento.
2 Sugli altri laghi nonché sui laghi artificiali del Cantone la navigazione può essere autorizzata dalla Sezione circolazione.
3 Sui fiumi e corsi d’acqua naturali è ammessa unicamente la navigazione di natanti destinati a tale scopo, come canoe, caiachi e riverrafting.
← Art. 1 Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla navigazione interna
Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla navigazione interna
Art. 3 Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla navigazione interna →