Art. 2 Legge cantonale di applicazione alla legge federale sulla navigazione interna Legge cantonale di applicazione alla legge federale sulla navigazione interna
Art. 2 Legge cantonale di applicazione alla legge federale sulla navigazione interna
1 Il rilascio della licenza di navigazione è soggetto alle seguenti imposte annue di navigazione
a) natanti a motore con potenza propulsiva
fr. 25.– + (5.00 x kW) ; [3]
b) natanti a vela
fr. 26.– con deriva e superficie velica fino a 15 mq;
fr. 42.– con deriva e superficie velica superiore a 15 mq;
fr. 52.– con chiglia e superficie velica fino a 15 mq;
fr. 74.– con chiglia e superficie velica superiore a 15 mq;
c) fr. 16.– natanti a remi o pedali;
d) fr. 210.– targhe professionali. [4]
2 L’imposta di navigazione per un natante su cui possono essere collocati alternativamente due motori è dovuta soltanto per il motore di maggiore potenza; quando i due motori vengono applicati contemporaneamente, l’imposta è calcolata sommando la potenza di entrambi i motori.
3 … [5]
4 Ad un natante a vela munito di motore ausiliario, oltre all’importo previsto secondo il cpv. 1 lett. b), viene pure prelevata l’imposta concernente tale motore, ridotta del 50%. [6]
5 Qualora ad un natante viene applicato nel corso dell’anno un motore di potenza superiore viene percepita la differenza che intercorre fra le imposte previste per le due categorie di natanti. [7]
[3] Lett. modificata dalla L 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 65.
[4] Cpv. modificato dalla L 20.2.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 148; precedenti modifiche: BU 1987, 69; BU 1997, 396.
[5] Cpv. abrogato dalla L 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 65; precedente modifica: BU 1987, 69 .
[6] Cpv. modificato dalla L 9.2.1987; in vigore dal 1.1.1987 - BU 1987, 69.
[7] Cpv. modificato dalla L 9.2.1987; in vigore dal 1.1.1987 - BU 1987, 69.