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Art. 4 RLFun Regolamento concernente le funivie e le sciovie esonerate dalla concessione federale (RLFun)

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Art. 4 RLFun

[6] 1 La messa in esercizio degli impianti è subordinata al rilascio dell’autorizzazione d’esercizio , che deve essere tempestivamente chiesta alla Sezione della mobilità.

2 Ricevuta la domanda all’autorizzazione d’esercizio, la Sezione della mobilità svolge un collaudo tecnico, in base al quale rilascia l’autorizzazione d’esercizio con le relative condizioni.

3 Dopo la messa in esercizio, la Sezione della mobilità ordina la verifica tecnica periodica degli impianti.

[6] Art. modificato dal R 17.4.2007; in vigore dal 20.4.2007 - BU 2007, 139.

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