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Art. 3 RLFun Regolamento concernente le funivie e le sciovie esonerate dalla concessione federale (RLFun)

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Art. 3 RLFun

[5] Per la costruzione degli impianti di cui all’art. 1 è applicabile la procedura prevista dalla legge edilizia cantonale e dal relativo regolamento d’applicazione.

[5] Art. modificato dal R 11.1.2023; in vigore dal 13.1.2023 - BU 2023, 3; precedenti modifiche: BU 2003, 354; BU 2014, 397.

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