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Art. 2 RLFun Regolamento concernente le funivie e le sciovie esonerate dalla concessione federale (RLFun)

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Art. 2 RLFun

[4] 1 Il Dipartimento del territorio (in seguito Dipartimento) è incaricato dell’esecuzione del presente regolamento.

2 Il Dipartimento svolge i propri compiti tramite la Sezione della mobilità.

3 L’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione per gli impianti di trasporto merci che costituiscono pericolo per il traffico o per gli impianti pubblici è la Sezione forestale, che rilascia l’autorizzazione secondo la procedura prevista dal concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale del 15 ottobre 1951.

[4] Art. modificato dal R 18.3.2015; in vigore dal 24.3.2015 - BU 2015, 87; precedenti modifiche: BU 2003, 354; BU 2007, 139.

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