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Art. 11 RLFun Regolamento concernente le funivie e le sciovie esonerate dalla concessione federale (RLFun)

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Art. 11 RLFun

[15] 1 Le autorizzazioni di esercizio, le relative modifiche e i rinnovi, i collaudi e i successivi controlli periodici e straordinari sono assoggettati

a) a una tassa di cancelleria compresa tra un minimo di fr. 50.-- e un massimo di fr. 500.-- determinata in funzione dell’attività amministrativa resasi necessaria; e

b) a una tassa ai sensi dell’art. 13 cpv. 2 del concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale del 15 ottobre 1951 compresa tra un minimo di fr. 50.-- e un massimo di fr. 10’000.-- stabilita in base all’allegato.

2 Le tasse sono dovute dal proprietario dell’impianto.

3 Gli enti di interesse pubblico sono esonerati dal pagamento della tassa di cancelleria.

[15] Art. modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 397; precedente modifica: BU 2007, 139.

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