Art. 1 RLFun Regolamento concernente le funivie e le sciovie esonerate dalla concessione federale (RLFun)
Art. 1 RLFun
[3] 1 Il presente regolamento disciplina gli impianti di trasporto a fune o con altro sistema di trazione, adibiti al trasporto di persone e di merci, segnatamente funivie, sciovie, piccole sciovie (impianti a fune bassa), tappeti mobili (con utilizzo simile alle sciovie), funicolari, ascensori inclinati preesistenti al 2 giugno 2022 (non conformi all’OAsc o alla norma SN EN 81-22) e impianti inclinati stazionari o mobili installati in gallerie, pozzi o condotte.
2 Esso non si applica
a) agli impianti di trasporto a fune che soggiacciono all’obbligo della concessione federale;
b) agli impianti di trasporto a fune che servono esclusivamente al trasporto di merci, purché non costituiscano un pericolo per il traffico o per gli impianti pubblici;
c) agli impianti disciplinati dalla legge sulle funi metalliche del 17 dicembre 2009;
d) agli impianti che esulano dal campo d’applicazione della LIFT e del concordato, tra i quali i montascale, gli impianti a cremagliera, le piste artificiali per slittini, le tirolesi e i flying fox.
[3] Art. modificato dal R 11.1.2023; in vigore dal 13.1.2023 - BU 2023, 3; precedenti modifiche: BU 2007, 139; BU 2014, 397.