Legge d'applicazione del concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale (LFun) (LFUN)
Indice delle disposizioni (8)
Testo normativo (8 Articoli)
Il Consiglio di Stato è competente per l’applicazione del c oncordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale del 15 ottobre 1951.
1 Per il rilascio, la modifica, il rinnovo dell’autorizzazione d’esercizio, è dovuta una tassa compresa tra un minimo di 50 franchi e un massimo di 5 ' 000 franchi .
2 L’importo è stabilito dal Consiglio di Stato tramite regolamento a seconda della funzione, della tipologia e della categoria dell’impianto.
1 Per il collaudo e per i successivi controlli periodici è dovuta una tassa compresa tra un minimo di 50 franchi e un massimo di 5 ' 000 franchi .
2 L’importo è stabilito dal Consiglio di Stato tramite regolamento a seconda della funzione, della tipologia e della categoria dell’impianto.
Le tasse di cancelleria sono stabilite dal regolamento.
1 Le tasse sono dovute dal proprietario dell’impianto.
2 Gli enti di interesse pubblico sono esonerati dal pagamento della tassa di cancelleria.
1 Chiunque contravviene alle disposizioni della presente legge, del concordato o del regolamento è punito con la multa sino a 20 ' 000 franchi .
2 Le contravvenzioni sono perseguite in base alla legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.
La legge concernente la designazione delle autorità competenti per l’applica zione del c oncordato del 15 ottobre 1951 concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione del 2 dicembre 2008 è abrogata.
1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.
2 Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore [1] .
Pubblicata nel BU 2018 , 253 .
[1] Entrata in vigore: 1 luglio 2018 - BU 2018, 253.