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Art. 9 Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale

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Art. 9 Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale

1 La Conferenza è l’organo superiore. Essa comprende tutti i Cantoni concordatari. Ogni Cantone designa un rappresentante ufficiale e un rimpiazzante. Alle sedute della Conferenza possono partecipare anche altri rappresentanti del Cantone.

2 In seno alla Conferenza ogni Cantone ha diritto a un voto. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto. In caso di parità, decide il voto del presidente.

3 La Conferenza ha le seguenti attribuzioni

1. l’allestimento delle prescrizioni concernenti la costruzione e l’esercizio delle funivie e delle sciovie sottoposte al concordato;

2. la preparazione di un regolamento interno concernente i rapporti dei Cantoni con gli organi del concordato e con il servizio tecnico di controllo; l’allestimento di un capitolato per le mansioni e prestazioni del servizio tecnico di controllo e per la relativa tariffa;

3. la nomina dei membri dell’Ufficio direttivo o del segretario, che resteranno in carica per un periodo di cinque anni; il Segretariato può essere affidato a un dicastero cantonale delle costruzioni, ad un altro servizio cantonale oppure a un’organizzazione appropriata;

4. la nomina di due revisori dei conti;

5. la designazione dell’organo tecnico di controllo;

6. l’approvazione del preventivo, dei conti e del rapporto annuale nonchè la fissazione dei contributi cantonali;

7. la trattazione di problemi comuni interessanti l’applicazione uniforme delle disposizioni concordate.

4 La Conferenza si riunisce ordinariamente una volta ogni anno. Il presidente può convocare in ogni tempo una Conferenza straordinaria ed è tenuto a farlo se ne viene fatta richiesta da parte di almeno 1/4 dei Cantoni concordatari.

5 Le trattande da includere nell’ordine del giorno devono essere comunicate tempestivamente; altri oggetti possono essere decisi solamente con il consenso di tutti i Cantoni.

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