Art. 9 Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale
Art. 9 Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale
1 La Conferenza è l’organo superiore. Essa comprende tutti i Cantoni concordatari. Ogni Cantone designa un rappresentante ufficiale e un rimpiazzante. Alle sedute della Conferenza possono partecipare anche altri rappresentanti del Cantone.
2 In seno alla Conferenza ogni Cantone ha diritto a un voto. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto. In caso di parità, decide il voto del presidente.
3 La Conferenza ha le seguenti attribuzioni
1. l’allestimento delle prescrizioni concernenti la costruzione e l’esercizio delle funivie e delle sciovie sottoposte al concordato;
2. la preparazione di un regolamento interno concernente i rapporti dei Cantoni con gli organi del concordato e con il servizio tecnico di controllo; l’allestimento di un capitolato per le mansioni e prestazioni del servizio tecnico di controllo e per la relativa tariffa;
3. la nomina dei membri dell’Ufficio direttivo o del segretario, che resteranno in carica per un periodo di cinque anni; il Segretariato può essere affidato a un dicastero cantonale delle costruzioni, ad un altro servizio cantonale oppure a un’organizzazione appropriata;
4. la nomina di due revisori dei conti;
5. la designazione dell’organo tecnico di controllo;
6. l’approvazione del preventivo, dei conti e del rapporto annuale nonchè la fissazione dei contributi cantonali;
7. la trattazione di problemi comuni interessanti l’applicazione uniforme delle disposizioni concordate.
4 La Conferenza si riunisce ordinariamente una volta ogni anno. Il presidente può convocare in ogni tempo una Conferenza straordinaria ed è tenuto a farlo se ne viene fatta richiesta da parte di almeno 1/4 dei Cantoni concordatari.
5 Le trattande da includere nell’ordine del giorno devono essere comunicate tempestivamente; altri oggetti possono essere decisi solamente con il consenso di tutti i Cantoni.