Legislator Giurisprudenza & Legislazione
770.200 CH-TI

Art. 7 Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale

Apri la fonte ufficiale Atto completo (18 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 7 Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale

1 In caso di contravvenzioni a importanti disposizioni del presente concordato e delle prescrizioni esecutive oppure quando l’esercente non ottemperasse tempestivamente agli ordini delle autorità di vigilanza, i Cantoni hanno inoltre il diritto di revocare temporaneamente o definitivamente l’autorizzazione, come pure di ordinare, a spese dell’esercente, le modificazioni dell’impianto che ritenessero urgenti e indispensabili per la sicurezza delle persone.

2 Il ricorso a procedimenti penali, per esempio in caso di disobbedienza a decisioni delle autorità, è di spettanza dei Cantoni.

3 È in facoltà dei Cantoni di chiedere al beneficiario della concessione il deposito di una cauzione.

← Art. 6 Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale Art. 8 Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →