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CH-TI
Art. 7 Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale
Art. 7 Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale
1 In caso di contravvenzioni a importanti disposizioni del presente concordato e delle prescrizioni esecutive oppure quando l’esercente non ottemperasse tempestivamente agli ordini delle autorità di vigilanza, i Cantoni hanno inoltre il diritto di revocare temporaneamente o definitivamente l’autorizzazione, come pure di ordinare, a spese dell’esercente, le modificazioni dell’impianto che ritenessero urgenti e indispensabili per la sicurezza delle persone.
2 Il ricorso a procedimenti penali, per esempio in caso di disobbedienza a decisioni delle autorità, è di spettanza dei Cantoni.
3 È in facoltà dei Cantoni di chiedere al beneficiario della concessione il deposito di una cauzione.
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