Art. 6 Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale
Art. 6 Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale
1 L’esercente è responsabile della costante buona manutenzione degl’impianti.
2 I controlli tecnici degl’impianti adibiti al trasporto di persone vengono preordinati dai Cantoni secondo i bisogni; di regola questi controlli vengono fatti ogni anno. I risultati dei controlli vengono verbalizzati e comunicati al Cantone.
3 Il Cantone competente può assegnare all’esercente un termine entro il quale questi deve eliminare i difetti riscontrati, sotto comminatoria della revoca della concessione e delle pene per inosservanza delle decisioni delle autorità. In caso di pericolo immediato, il Cantone o il servizio incaricato del controllo tecnico possono ordinare l’immediata sospensione dell’esercizio dell’impianto conformemente all’articolo 12 capoverso 2.