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Art. 6 Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale

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Art. 6 Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale

1 L’esercente è responsabile della costante buona manutenzione degl’impianti.

2 I controlli tecnici degl’impianti adibiti al trasporto di persone vengono preordinati dai Cantoni secondo i bisogni; di regola questi controlli vengono fatti ogni anno. I risultati dei controlli vengono verbalizzati e comunicati al Cantone.

3 Il Cantone competente può assegnare all’esercente un termine entro il quale questi deve eliminare i difetti riscontrati, sotto comminatoria della revoca della concessione e delle pene per inosservanza delle decisioni delle autorità. In caso di pericolo immediato, il Cantone o il servizio incaricato del controllo tecnico possono ordinare l’immediata sospensione dell’esercizio dell’impianto conformemente all’articolo 12 capoverso 2.

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