Art. 5 Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale
Art. 5 Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale
1 I Cantoni rilasciano l’autorizzazione di costruire o esercitare un impianto soltanto dopo aver costatato che il progetto o l’impianto risponde, dal profilo edilizio, tecnico e finanziario, alle disposizioni del presente concordato e del corrispondente regolamento purchè siano state conchiuse le assicurazioni prescritte, e se
a) l’impianto non pregiudica gli interessi pubblici della Confederazione, come segnatamente quelli della difesa nazionale, della polizia delle foreste, della pianificazione del territorio e della protezione della natura e del paesaggio;
b) l’impianto non costituisce una considerevole concorrenza nè per le imprese di trasporto appartenenti alla Confederazione o fruenti di una concessione federale nè per le sciovie o le funivie sottoposte a sovranità cantonale;
c) l’impianto risponde ad una necessità;
d) ne è garantita la sicurezza d’esercizio;
e) l’autorizzazione d’esercizio è limitata a 20 anni. [3]
2 Le autorizzazioni non saranno rilasciate prima che i progetti di costruzione e gl’impianti pronti per l’esercizio non siano stati verificati, a richiesta del Cantone interessato, in base alle prescrizioni del presente concordato e del relativo regolamento da un servizio tecnico di controllo che si pronuncia in merito.
[3] Cpv. mod. il 27.11.1972; in vigore dal 18.6.1973 - RU 1973, 992.