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CH-TI
Art. 4 Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale
Art. 4 Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale
I Cantoni possono conferire al titolare dell’autorizzazione il diritto d’espropriazione conformemente alla legislazione cantonale.
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Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale
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