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Art. 4 Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale

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Art. 4 Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale

I Cantoni possono conferire al titolare dell’autorizzazione il diritto d’espropriazione conformemente alla legislazione cantonale.

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