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Art. 3 Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale

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Art. 3 Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale

1 Per la costruzione e l’esercizio di funivie e di sciovie sottoposte al concordato è richiesta l’autorizzazione del Cantone sul cui territorio si prevede creare ed esercitare l’impianto. Se l’impianto tocca il territorio di più Cantoni, dovrà essere ottenuta l’autorizzazione di tutti i Cantoni interessati.

2 L’autorizzazione di costruire o di esercitare l’impianto non comporta per il Cantone responsabilità di sorta per difettosità e danni che venissero ulteriormente riscontrati. Questo incombe interamente all’esercente.

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