Art. 2 Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale
Art. 2 Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale
[2] 1 Il concordato comprende tutti gli impianti di trasporto a fune adibiti al trasporto di persone o di merci, segnatamente le funivie, le sciovie e gli ascensori inclinati. Sono eccettuati
a) gli impianti di trasporto a fune che soggiacciono all’obbligo della concessione federale;
b) gli impianti di trasporto a fune che servono esclusivamente al trasporto di merci (teleferiche), purchè non costituiscano un pericolo per il traffico o gli impianti pubblici.
2 Qualsiasi costruzione di funivia, che costituisce un ostacolo al volo giusta gli articoli 67 e seguenti dell’ordinanza d’esecuzione del 5 giugno 1950 della legge sulla navigazione aerea, dev’essere annunciata all’autorità cantonale competente.
3 Il concordato comprende inoltre tutte le sciovie esercitate esclusivamente come tali.
[2] Art. mod. il 27.11.1972; in vigore dal 18.6.1973 - RU 1973, 992.