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Art. 16 Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale

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Art. 16 Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale

1 Entro un termine da stabilirsi dal Cantone interessato, al massimo però entro dieci anni dalla sua accessione al concordato, gli impianti esistenti devono essere conformati alle prescrizioni del presente concordato e del regolamento.

2 Dopo l’entrata in vigore del concordato, i Cantoni rilasciano ai proprietari degl’impianti esistenti un’autorizzazione di esercizio valevole durante il periodo transitorio, a condizione che sia garantita una sicurezza sufficiente.

3 Il presente concordato è applicabile per analogia anche agli impianti già esistenti.

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