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Art. 1 Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale

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Art. 1 Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale

1 I Cantoni concordatari si propongono

a) di stabilire prescrizioni uniformi atte a conferire maggiore sicurezza all’esercizio degl’impianti contemplati dal concordato senza tuttavia provocare un sensibile aumento delle spese di costruzione e d’esercizio;

b) di istituire un servizio intercantonale di controllo che assista i Cantoni pronunciandosi su questioni di carattere tecnico;

c) di promuovere l’applicazione di prescrizioni tecniche uniformi.

2 I mezzi Cantoni sono in tutto e per tutto equiparati ai Cantoni.

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