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CH-TI
Art. 1 Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale
Art. 1 Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale
1 I Cantoni concordatari si propongono
a) di stabilire prescrizioni uniformi atte a conferire maggiore sicurezza all’esercizio degl’impianti contemplati dal concordato senza tuttavia provocare un sensibile aumento delle spese di costruzione e d’esercizio;
b) di istituire un servizio intercantonale di controllo che assista i Cantoni pronunciandosi su questioni di carattere tecnico;
c) di promuovere l’applicazione di prescrizioni tecniche uniformi.
2 I mezzi Cantoni sono in tutto e per tutto equiparati ai Cantoni.