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Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale

18 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (18)

Art. 1 Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale Art. 2 Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale Art. 3 Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale Art. 4 Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale Art. 5 Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale Art. 6 Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale Art. 7 Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale Art. 8 Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale Art. 9 Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale Art. 10 Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale Art. 11 Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale Art. 12 Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale Art. 13 Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale Art. 14 Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale Art. 15 Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale Art. 16 Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale Art. 17 Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale Art. 18 Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale

Testo normativo (18 Articoli)

1 I Cantoni concordatari si propongono

a) di stabilire prescrizioni uniformi atte a conferire maggiore sicurezza all’esercizio degl’impianti contemplati dal concordato senza tuttavia provocare un sensibile aumento delle spese di costruzione e d’esercizio;

b) di istituire un servizio intercantonale di controllo che assista i Cantoni pronunciandosi su questioni di carattere tecnico;

c) di promuovere l’applicazione di prescrizioni tecniche uniformi.

2 I mezzi Cantoni sono in tutto e per tutto equiparati ai Cantoni.

[2] 1 Il concordato comprende tutti gli impianti di trasporto a fune adibiti al trasporto di persone o di merci, segnatamente le funivie, le sciovie e gli ascensori inclinati. Sono eccettuati

a) gli impianti di trasporto a fune che soggiacciono all’obbligo della concessione federale;

b) gli impianti di trasporto a fune che servono esclusivamente al trasporto di merci (teleferiche), purchè non costituiscano un pericolo per il traffico o gli impianti pubblici.

2 Qualsiasi costruzione di funivia, che costituisce un ostacolo al volo giusta gli articoli 67 e seguenti dell’ordinanza d’esecuzione del 5 giugno 1950 della legge sulla navigazione aerea, dev’essere annunciata all’autorità cantonale competente.

3 Il concordato comprende inoltre tutte le sciovie esercitate esclusivamente come tali.

[2] Art. mod. il 27.11.1972; in vigore dal 18.6.1973 - RU 1973, 992.

1 Per la costruzione e l’esercizio di funivie e di sciovie sottoposte al concordato è richiesta l’autorizzazione del Cantone sul cui territorio si prevede creare ed esercitare l’impianto. Se l’impianto tocca il territorio di più Cantoni, dovrà essere ottenuta l’autorizzazione di tutti i Cantoni interessati.

2 L’autorizzazione di costruire o di esercitare l’impianto non comporta per il Cantone responsabilità di sorta per difettosità e danni che venissero ulteriormente riscontrati. Questo incombe interamente all’esercente.

1 I Cantoni rilasciano l’autorizzazione di costruire o esercitare un impianto soltanto dopo aver costatato che il progetto o l’impianto risponde, dal profilo edilizio, tecnico e finanziario, alle disposizioni del presente concordato e del corrispondente regolamento purchè siano state conchiuse le assicurazioni prescritte, e se

a) l’impianto non pregiudica gli interessi pubblici della Confederazione, come segnatamente quelli della difesa nazionale, della polizia delle foreste, della pianificazione del territorio e della protezione della natura e del paesaggio;

b) l’impianto non costituisce una considerevole concorrenza nè per le imprese di trasporto appartenenti alla Confederazione o fruenti di una concessione federale nè per le sciovie o le funivie sottoposte a sovranità cantonale;

c) l’impianto risponde ad una necessità;

d) ne è garantita la sicurezza d’esercizio;

e) l’autorizzazione d’esercizio è limitata a 20 anni. [3]

2 Le autorizzazioni non saranno rilasciate prima che i progetti di costruzione e gl’impianti pronti per l’esercizio non siano stati verificati, a richiesta del Cantone interessato, in base alle prescrizioni del presente concordato e del relativo regolamento da un servizio tecnico di controllo che si pronuncia in merito.

[3] Cpv. mod. il 27.11.1972; in vigore dal 18.6.1973 - RU 1973, 992.

1 L’esercente è responsabile della costante buona manutenzione degl’impianti.

2 I controlli tecnici degl’impianti adibiti al trasporto di persone vengono preordinati dai Cantoni secondo i bisogni; di regola questi controlli vengono fatti ogni anno. I risultati dei controlli vengono verbalizzati e comunicati al Cantone.

3 Il Cantone competente può assegnare all’esercente un termine entro il quale questi deve eliminare i difetti riscontrati, sotto comminatoria della revoca della concessione e delle pene per inosservanza delle decisioni delle autorità. In caso di pericolo immediato, il Cantone o il servizio incaricato del controllo tecnico possono ordinare l’immediata sospensione dell’esercizio dell’impianto conformemente all’articolo 12 capoverso 2.

1 In caso di contravvenzioni a importanti disposizioni del presente concordato e delle prescrizioni esecutive oppure quando l’esercente non ottemperasse tempestivamente agli ordini delle autorità di vigilanza, i Cantoni hanno inoltre il diritto di revocare temporaneamente o definitivamente l’autorizzazione, come pure di ordinare, a spese dell’esercente, le modificazioni dell’impianto che ritenessero urgenti e indispensabili per la sicurezza delle persone.

2 Il ricorso a procedimenti penali, per esempio in caso di disobbedienza a decisioni delle autorità, è di spettanza dei Cantoni.

3 È in facoltà dei Cantoni di chiedere al beneficiario della concessione il deposito di una cauzione.

1 Gli organi del concordato sono la Conferenza, l’Ufficio direttivo e i revisori dei conti.

2 I circoli interessati al concordato possono essere ammessi alle deliberazioni con voce consultiva.

1 La Conferenza è l’organo superiore. Essa comprende tutti i Cantoni concordatari. Ogni Cantone designa un rappresentante ufficiale e un rimpiazzante. Alle sedute della Conferenza possono partecipare anche altri rappresentanti del Cantone.

2 In seno alla Conferenza ogni Cantone ha diritto a un voto. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto. In caso di parità, decide il voto del presidente.

3 La Conferenza ha le seguenti attribuzioni

1. l’allestimento delle prescrizioni concernenti la costruzione e l’esercizio delle funivie e delle sciovie sottoposte al concordato;

2. la preparazione di un regolamento interno concernente i rapporti dei Cantoni con gli organi del concordato e con il servizio tecnico di controllo; l’allestimento di un capitolato per le mansioni e prestazioni del servizio tecnico di controllo e per la relativa tariffa;

3. la nomina dei membri dell’Ufficio direttivo o del segretario, che resteranno in carica per un periodo di cinque anni; il Segretariato può essere affidato a un dicastero cantonale delle costruzioni, ad un altro servizio cantonale oppure a un’organizzazione appropriata;

4. la nomina di due revisori dei conti;

5. la designazione dell’organo tecnico di controllo;

6. l’approvazione del preventivo, dei conti e del rapporto annuale nonchè la fissazione dei contributi cantonali;

7. la trattazione di problemi comuni interessanti l’applicazione uniforme delle disposizioni concordate.

4 La Conferenza si riunisce ordinariamente una volta ogni anno. Il presidente può convocare in ogni tempo una Conferenza straordinaria ed è tenuto a farlo se ne viene fatta richiesta da parte di almeno 1/4 dei Cantoni concordatari.

5 Le trattande da includere nell’ordine del giorno devono essere comunicate tempestivamente; altri oggetti possono essere decisi solamente con il consenso di tutti i Cantoni.

1 L’Ufficio direttivo si compone di un presidente, di un vicepresidente e di un altro membro del concordato. Il segretario e il capo del Servizio tecnico di controllo partecipano con voce consultiva alle sedute dell’Ufficio direttivo.

2 L’Ufficio direttivo tratta tutti gli oggetti che non rientrano espressamente nelle competenze di altri organi.

In particolare gli spetta

1. di preparare le decisioni della Conferenza e provvedere alla loro esecuzione;

2. di sorvegliare l’attività del Servizio tecnico di controllo;

3. di tenere tutta la contabilità, allestire i conti annuali e presentare il preventivo;

4. compilare il rendiconto annuale;

5. redigere il verbale delle sedute della Conferenza.

3 La Conferenza può delegare altri compiti all’Ufficio direttivo.

4 L’Ufficio direttivo deve presentare ai revisori dei conti i libri contabili e i documenti giustificativi, e fornire ogni schiarimento richiesto circa l’attività svolta.

1 Il Servizio tecnico di controllo è a disposizione dei Cantoni per le seguenti prestazioni

1. preavviso sui progetti;

2. collaudo degl’impianti prima della messa in esercizio, compresi quelli esistenti al momento dell’entrata in vigore del concordato;

3. controllo periodico e straordinario degl’impianti, nonchè inchieste di carattere tecnico in caso d’infortunio, di perturbazione e di pericoli inerenti all’esercizio;

4. rapporti agli organi della Conferenza e ai Cantoni interessati circa le inchieste e i controlli eseguiti;

5. preavvisi agli organi della Conferenza e alle istanze cantonali competenti; elaborazione di proposte relative all’introduzione di nuove disposizioni, al rafforzamento o all’attenuazione delle disposizioni in vigore;

6. elaborazione dei rapporti occorrenti all’Ufficio direttivo per la redazione del rendiconto annuale e il calcolo delle tasse.

2 In caso di pericolo immediato, il Servizio tecnico di controllo deve far sospendere immediatamente l’esercizio dell’impianto minacciato, facendo intervenire, se del caso, la polizia e informandone il Cantone interessato con il mezzo più rapido. La decisione definitiva sulla sospensione dell’esercizio è di competenza dell’autorità cantonale interessata.

3 La Conferenza può attribuire altri compiti al Servizio tecnico di controllo. I rapporti di servizio e le competenze sono regolati da speciale capitolato. Per l’esame di questioni speciali, il Servizio tecnico di controllo può, se necessario, ricorrere a periti.

1 I fondi necessari per l’esecuzione del concordato sono forniti dalle tasse versate dai proprietari d’impianti e dai contributi corrisposti dai Cantoni.

2 Le tasse dovute per le prestazioni del Servizio tecnico di controllo vengono prelevate dai proprietari d’impianti. Esse saranno calcolate con riguardo al tempo impiegato e all’importanza dell’impianto.

3 Sarà stabilita una tariffa.

4 I contributi dei Cantoni sono calcolati in base al numero e all’importanza degl’impianti esistenti sul loro territorio.

1 L’adesione al concordato è libera a qualsiasi Cantone sul cui territorio si trovi almeno un impianto contemplato dal concordato.

2 I Cantoni possono recedere dal concordato alla fine di ogni anno civile, mediante preavviso di un anno almeno, dopo aver soddisfatto tutti gli obblighi loro derivanti dal concordato.

1 Entro un termine da stabilirsi dal Cantone interessato, al massimo però entro dieci anni dalla sua accessione al concordato, gli impianti esistenti devono essere conformati alle prescrizioni del presente concordato e del regolamento.

2 Dopo l’entrata in vigore del concordato, i Cantoni rilasciano ai proprietari degl’impianti esistenti un’autorizzazione di esercizio valevole durante il periodo transitorio, a condizione che sia garantita una sicurezza sufficiente.

3 Il presente concordato è applicabile per analogia anche agli impianti già esistenti.

1 Restano riservate le altre prescrizioni e direttive più severe e completive dei Cantoni e, ove occorra, dell’INSAI, per le funivie e sciovie sottoposte all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

2 Durante la validità del concordato non sono applicabili le disposizioni di diritto cantonale contrarie ad esso.

Il concordato entra in vigore non appena approvato da almeno cinque Cantoni. [4]

Pubblicato nel BU 1955 , 110.

[4] Aderiscono al Concordato i seguenti Cantoni: Zurigo, Berna, Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo, Glarona, Zugo, Friburgo, Soletta, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Ticino, Vaud, Vallese, Neuchâtel, Giura.

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