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Art. 9 RLFM Regolamento di applicazione della legge cantonale sulle funi metalliche (RLFM)

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Art. 9 RLFM

[2] C ontro le decisioni della Sezione forestale e degli Uffici forestali di circondario rese in applicazione della legge e del regolamento è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica.

[2] Art. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 119.

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