770.110
RLFM
CH-TI
Art. 8 RLFM Regolamento di applicazione della legge cantonale sulle funi metalliche (RLFM)
RLFM
Art. 8 RLFM
1 Per il rilascio e il rinnovo dell’autorizzazione il proprietario dell’impianto è tenuto a pagare una tassa base di fr. 100. -- e, in base ai dati tecnici, i seguenti supplementi
a) supplemento per impianto soggetto a notifica UFAC: fr. 60. -- ;
b) supplemento per impianto con altezza massima superiore a 6 metri: fr. 30. -- ;
c) supplemento per impianto con lunghezza massima orizzontale superiore a 30 metri: fr. 20. -- .
2 Gli importi di cui alle lettere a), b) e c) sono intesi per anno di va lidità dell’autorizza zione.
3 R estano riservate le tasse amministrative o di decisione previste dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. [1]
[1] Cpv. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 119.