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Art. 6 RLFM Regolamento di applicazione della legge cantonale sulle funi metalliche (RLFM)

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Art. 6 RLFM

1 Il proprietario dell’impianto deve essere a beneficio di un’assicurazione che copre le conseguenze della responsabilità civile per l’utilizzo dell’impianto di fr. 2’000’000 .-- .

2 L’importo dell’assicurazione può essere aumentato fino a fr. 5’000’000 .-- se l’impianto sorvola immobili di valore considerevole.

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