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Art. 5 RLFM Regolamento di applicazione della legge cantonale sulle funi metalliche (RLFM)

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Art. 5 RLFM

L’impianto a fune metallica è considerato necessario ai sensi dell’art. 5 lett b della legge se, per il trasporto di materiale, non si può far capo in modo ragionevole e più razionale ad altre infrastrutture di trasporto che servono la stessa destinazione.

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