770.110
RLFM
CH-TI
Art. 5 RLFM Regolamento di applicazione della legge cantonale sulle funi metalliche (RLFM)
RLFM
Art. 5 RLFM
L’impianto a fune metallica è considerato necessario ai sensi dell’art. 5 lett b della legge se, per il trasporto di materiale, non si può far capo in modo ragionevole e più razionale ad altre infrastrutture di trasporto che servono la stessa destinazione.