Legislator Giurisprudenza & Legislazione
770.110 RLFM CH-TI

Art. 4 RLFM Regolamento di applicazione della legge cantonale sulle funi metalliche (RLFM)

RLFM
Apri la fonte ufficiale Atto completo (11 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 4 RLFM

1 La domanda di autorizzazione d’esercizio di un impianto a fune metallica va inoltrata all’Ufficio forestale di circondario, mediante il formulario ufficiale, unitamente a una copia dei seguenti documenti

a) autorizzazione dell’Ufficio federale dell’aviazione civile per ostacoli alla navigazione aerea (se necessaria);

b) licenza edilizia e avviso cantonale;

c) autocertificazione tecnica dell’impianto (art. 5 cpv. 2 lett. c della legge);

d) certificato assicurativo per la copertura della responsabilità civile per l’impianto (art. 5 cpv. 2 lett. d della legge);

e) garanzia per la copertura dei costi di rimozione (art. 5 cpv. 2 della legge);

f) contratti di servitù con i proprietari dei fondi dove sorgono i manufatti e dei fondi sorvolati (art. 5 cpv. 2 lett. e della legge).

2 La richiesta di rinnovo dell’autorizzazione, unitamente ai documenti indicati alle lettere c), d) ed e) del precedente capoverso, va inoltrata mediante il formulario ufficiale all’Ufficio forestale di circondario almeno tre mesi prim a della scadenza dell’autorizza zione.

← Art. 3 RLFM Regolamento di applicazione della legge cantonale sulle funi metalliche (RLFM) Art. 5 RLFM →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →