Art. 2 RLFM Regolamento di applicazione della legge cantonale sulle funi metalliche (RLFM)
Art. 2 RLFM
1 La Sezione forestale
a) verifica dal punto di vista formale le notifiche federali concernenti gli impianti a fune metallica ai sensi dell’art. 3 della legge e le trasmette all’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC);
b) istituisce e tiene aggiornata la banca dati cantonale prevista dall’art. 3 della legge;
c) ordina la rimozione degli impianti in disuso o non più a beneficio di un’autorizza zione;
d) fa rimuovere, previa diffida, gli impianti in disuso e senza proprietario conosciuto che costituiscono un ostacolo alla navigazione aerea o intralciano la gestione del bosco;
e) persegue e giudica le contravvenzioni previste dalla legge;
f) nell’ambito del campo di applicazione del presen te regolamento, adotta i provve dimenti e prende le decisioni non altrimenti attribuite per competenza ad altri servizi.
2 Gli Uffici forestali di circondario
a) ricevono le notifiche federali concernenti gli impianti a fune metallica ai sensi dell’art. 3 della legge e le verificano dal punto di vista formale e tecnico;
b) esaminano le richieste di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione d’esercizio di un impianto a fune metallica e curano la relativa procedura istruttoria;
c) rilasciano l’autorizzazione d’esercizio di un impianto a fune metallica;
d) ricevono la comunicazione dell’avvenuto smantellamento di un impianto a fune metallica;
e) svolgono il compito di vigilanza previsto dalla legge.