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Art. 2 RLFM Regolamento di applicazione della legge cantonale sulle funi metalliche (RLFM)

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Art. 2 RLFM

1 La Sezione forestale

a) verifica dal punto di vista formale le notifiche federali concernenti gli impianti a fune metallica ai sensi dell’art. 3 della legge e le trasmette all’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC);

b) istituisce e tiene aggiornata la banca dati cantonale prevista dall’art. 3 della legge;

c) ordina la rimozione degli impianti in disuso o non più a beneficio di un’autorizza zione;

d) fa rimuovere, previa diffida, gli impianti in disuso e senza proprietario conosciuto che costituiscono un ostacolo alla navigazione aerea o intralciano la gestione del bosco;

e) persegue e giudica le contravvenzioni previste dalla legge;

f) nell’ambito del campo di applicazione del presen te regolamento, adotta i provve dimenti e prende le decisioni non altrimenti attribuite per competenza ad altri servizi.

2 Gli Uffici forestali di circondario

a) ricevono le notifiche federali concernenti gli impianti a fune metallica ai sensi dell’art. 3 della legge e le verificano dal punto di vista formale e tecnico;

b) esaminano le richieste di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione d’esercizio di un impianto a fune metallica e curano la relativa procedura istruttoria;

c) rilasciano l’autorizzazione d’esercizio di un impianto a fune metallica;

d) ricevono la comunicazione dell’avvenuto smantellamento di un impianto a fune metallica;

e) svolgono il compito di vigilanza previsto dalla legge.

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