770.100
LFMMEGLCM
CH-TI
Art. 7 LFM Legge sulle funi metalliche (LFM)
LFM
Art. 7 LFM
1 Il proprietario dell’impianto è responsabile della costante e buona manutenzione dell’impianto.
2 È in ogni caso esclusa qualsiasi responsabilità del Cantone per eventuali danni cagionati a persone o a cose dovuti alla presenza o all’esercizio di un impianto a fune metallica.