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Art. 7 LFM Legge sulle funi metalliche (LFM)

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Art. 7 LFM

1 Il proprietario dell’impianto è responsabile della costante e buona manutenzione dell’impianto.

2 È in ogni caso esclusa qualsiasi responsabilità del Cantone per eventuali danni cagionati a persone o a cose dovuti alla presenza o all’esercizio di un impianto a fune metallica.

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