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Art. 3 LFM Legge sulle funi metalliche (LFM)

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Art. 3 LFM

1 Il Consiglio di Stato riceve le notifiche concernenti gli ostacoli alla navigazione aerea ai sensi della legge federale sulla navigazione aerea del 21 dicembre 1948 (LNA) e dell’ ordinanza sull’infrastruttura aeronautica del 23 novembre 1994 (OSIA), le esamina dal profilo formale e le trasmette alla competente autorità federale.

2 Esso istituisce e tiene aggiornata una banca dati cantonale degli impianti a fune metallica che non costituiscono un ostacolo alla navigazione aerea ai sensi della LNA e dell’OSIA. La stessa è accessibile al pubblico.

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