770.100
LFMMEGLCM
CH-TI
Art. 3 LFM Legge sulle funi metalliche (LFM)
LFM
Art. 3 LFM
1 Il Consiglio di Stato riceve le notifiche concernenti gli ostacoli alla navigazione aerea ai sensi della legge federale sulla navigazione aerea del 21 dicembre 1948 (LNA) e dell’ ordinanza sull’infrastruttura aeronautica del 23 novembre 1994 (OSIA), le esamina dal profilo formale e le trasmette alla competente autorità federale.
2 Esso istituisce e tiene aggiornata una banca dati cantonale degli impianti a fune metallica che non costituiscono un ostacolo alla navigazione aerea ai sensi della LNA e dell’OSIA. La stessa è accessibile al pubblico.