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Art. 2 LFM Legge sulle funi metalliche (LFM)

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Art. 2 LFM

1 La presente legge disciplina la costruzione, l’esercizio e lo smantellamento degli impianti a fune metallica destinati esclusivamente al trasporto di merci, che non soggiacciono all’obbligo di concessione federale e che non rientrano nel campo di applicazione del Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale del 15 ottobre 1951.

2 Sono considerati impianti a fune metallica i fili a sbalzo e le teleferiche fisse e temporanee dotati di una stazione di partenza e di una d’arrivo.

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