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Art. 8a Regolamento di applicazione della legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore - 1° dicembre 1992 Regolamento di applicazione della legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore - 1° dicembre 1992

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Art. 8a Regolamento di applicazione della legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore - 1° dicembre 1992 · 1° dicembre 1992

[18] Per i compiti previsti all’art. 23 del regolamento della legge cantonale di applicazione della legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 2 marzo 1999, l’Area del supporto e del coordinamento della Divisione delle costruzioni preleva le tasse e fattura le spese seguenti

a) una tassa di esame da un minimo di fr. 50.– ad un massimo di fr. 2000.– a dipendenza della complessità dell’incarto;

b) in alternativa alla tassa di cui alla lettera a), per casi particolarmente difficoltosi nei quali si rendono necessari sopralluoghi, trasferte, perizie ecc., possono essere messe a carico del richiedente le spese effettive in base al tempo impiegato.

[18] Art. introdotto dal R 10.6.2005; in vigore dal 17.6.2005 - BU 2005, 192.

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