Art. 2a Regolamento di applicazione della legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore - 1° dicembre 1992 Regolamento di applicazione della legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore - 1° dicembre 1992
Art. 2a Regolamento di applicazione della legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore - 1° dicembre 1992 · 1° dicembre 1992
[6] 1 I seguenti tipi di veicoli, ad eccezione delle automobili e delle automobili pesanti, sono esonerati dall’imposta di circolazione: [7]
a) i veicoli elettrici, al 100%;
b) i veicoli ibridi con elettrico, al 50%;
c) i veicoli a gas naturale o GPL la cui prima immatricolazione è successiva al 31 dicembre 2008, al 25%. [8]
2 …
3 L’imposta dei veicoli ibridi viene calcolata secondo la potenza più elevata. [9]
4 …
[6] Art. modificato dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 548; precedente modifica: BU 2008, 659.
[7] Frase modificata dal R 20.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 410.
[8] Cpv. modificato dal R 21.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 325.
[9] Cpv. modificato dal R 20.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 410.