Art. 2 Regolamento di applicazione della legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore - 1° dicembre 1992 Regolamento di applicazione della legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore - 1° dicembre 1992
Art. 2 Regolamento di applicazione della legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore - 1° dicembre 1992 · 1° dicembre 1992
La Sezione della circolazione concede l’esonero parziale o totale dell’imposta di circolazione per i veicoli: [4]
a) dello Stato
b) dei Corpi pompieri
c) destinati alla protezione civile
d) dei Corpi di polizia comunale
e) dei posti consolari
dei consoli generali, consoli, vice-consoli o agenti consolari di carriera
degli impiegati consolari di carriera, in possesso della carta d’identità rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri
f) degli infermi di modeste condizioni finanziarie
g) delle Associazioni samaritane destinate al servizio di autoambulanze
h) delle Società di salvataggio destinate agli interventi di pronto soccorso
i) di altri Enti o Associazioni senza scopo di lucro destinati a servizi di pubblica utilità
l) mossi con tecniche di trazione o combustibili alternativi che permettono una migliore efficienza energetica e ambientale, ad eccezione delle automobili e delle automobili pesanti. [5]
[4] Frase modificata dal R 24.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 112; precedenti modifiche: BU 2013, 548; BU 2023, 410.
[5] Lett. modificata dal R 24.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 112; precedenti modifiche: BU 2008, 659; BU 2023, 410.