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Regolamento di applicazione della legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore - 1° dicembre 1992

24 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (24)

Art. 1 Regolamento di applicazione della legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore - 1° dicembre 1992 Art. 1a Regolamento di applicazione della legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore - 1° dicembre 1992 Art. 1c Regolamento di applicazione della legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore - 1° dicembre 1992 Art. 1f Regolamento di applicazione della legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore - 1° dicembre 1992 Art. 2 Regolamento di applicazione della legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore - 1° dicembre 1992 Art. 2a Regolamento di applicazione della legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore - 1° dicembre 1992 Art. 3 Regolamento di applicazione della legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore - 1° dicembre 1992 Art. 4 Regolamento di applicazione della legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore - 1° dicembre 1992 Art. 4a Regolamento di applicazione della legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore - 1° dicembre 1992 Art. 4b Regolamento di applicazione della legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore - 1° dicembre 1992 Art. 4c Regolamento di applicazione della legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore - 1° dicembre 1992 Art. 4d Regolamento di applicazione della legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore - 1° dicembre 1992 Art. 5 Regolamento di applicazione della legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore - 1° dicembre 1992 Art. 6 Regolamento di applicazione della legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore - 1° dicembre 1992 Art. 7 Regolamento di applicazione della legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore - 1° dicembre 1992 Art. 8 Regolamento di applicazione della legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore - 1° dicembre 1992 Art. 8a Regolamento di applicazione della legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore - 1° dicembre 1992 Art. 9 Regolamento di applicazione della legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore - 1° dicembre 1992 Art. 10 Regolamento di applicazione della legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore - 1° dicembre 1992 Art. 11 Regolamento di applicazione della legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore - 1° dicembre 1992 Art. 12 Regolamento di applicazione della legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore - 1° dicembre 1992 Art. 13 Regolamento di applicazione della legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore - 1° dicembre 1992 Art. 14 Regolamento di applicazione della legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore - 1° dicembre 1992 Art. 15 Regolamento di applicazione della legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore - 1° dicembre 1992

Testo normativo (24 Articoli)

La Sezione della circolazione concede l’esonero parziale o totale dell’imposta di circolazione per i veicoli: [4]

a) dello Stato

b) dei Corpi pompieri

c) destinati alla protezione civile

d) dei Corpi di polizia comunale

e) dei posti consolari

dei consoli generali, consoli, vice-consoli o agenti consolari di carriera

degli impiegati consolari di carriera, in possesso della carta d’identità rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri

f) degli infermi di modeste condizioni finanziarie

g) delle Associazioni samaritane destinate al servizio di autoambulanze

h) delle Società di salvataggio destinate agli interventi di pronto soccorso

i) di altri Enti o Associazioni senza scopo di lucro destinati a servizi di pubblica utilità

l) mossi con tecniche di trazione o combustibili alternativi che permettono una migliore efficienza energetica e ambientale, ad eccezione delle automobili e delle automobili pesanti. [5]

[4] Frase modificata dal R 24.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 112; precedenti modifiche: BU 2013, 548; BU 2023, 410.

[5] Lett. modificata dal R 24.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 112; precedenti modifiche: BU 2008, 659; BU 2023, 410.

[6] 1 I seguenti tipi di veicoli, ad eccezione delle automobili e delle automobili pesanti, sono esonerati dall’imposta di circolazione: [7]

a) i veicoli elettrici, al 100%;

b) i veicoli ibridi con elettrico, al 50%;

c) i veicoli a gas naturale o GPL la cui prima immatricolazione è successiva al 31 dicembre 2008, al 25%. [8]

2 …

3 L’imposta dei veicoli ibridi viene calcolata secondo la potenza più elevata. [9]

4 …

[6] Art. modificato dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 548; precedente modifica: BU 2008, 659.

[7] Frase modificata dal R 20.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 410.

[8] Cpv. modificato dal R 21.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 325.

[9] Cpv. modificato dal R 20.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 410.

Sono considerati infermi di modeste condizioni finanziarie, secondo l’art. 6 lett. c) della legge, quelle persone che a causa di una menomazione o durevole infermità necessitano per i loro spostamenti di un veicolo a motore ed il cui reddito determinante non supera i limiti per il diritto ai sussidi stabiliti dalla legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie.

Chi intende beneficiare dell’esonero per il proprio veicolo deve presentare istanza su apposito formulario alla Sezione circolazione, allegando

a) un certificato medico attestante l’infermità del richiedente nonché la sua necessità di dover disporre per normali suoi spostamenti del mezzo di locomozione per il quale ha chiesto l’esonero;

b) una dichiarazione della competente Cassa Malati attestante che il richiedente beneficia dei sussidi previsti dalla legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie.

[10] 1 Per il rilascio delle licenze e targhe temporanee sono previste, oltre ai premi per l’assicurazione obbligatoria ed un importo di base di fr. 30.–, le seguenti imposte di circolazione

Per la durata di

Motoveicoli /

macchine da lavoro

Autoveicoli peso sino a 35 q a pieno carico

Autocarri / autobus del peso oltre 35 q a pieno carico

24 ore

fr. 10. –

fr. 25. –

fr. 30. –

48 ore

fr. 15. –

fr. 30. –

fr. 45. –

72 ore

fr. 20. –

fr. 35. –

fr. 60. –

96 ore

fr. 25. –

fr. 40. –

fr. 75. –

Per un ulteriore periodo di 24 ore, oltre le 96 ore

fr. 15. –

fr. 30. –

fr. 45. –

2 Le licenze e le targhe temporanee per i veicoli agricoli sono esenti da imposta di circolazione. Per i rimorchi è dovuta l’imposta di circolazione stabilita per il veicolo trainante. Non è tuttavia prelevato il premio per l’assicurazione responsabilità civile.

3 Gli importi di cui al cpv. 1 devono essere versati al momento del ritiro delle targhe. Se il rilascio avviene da parte di una polizia comunale l’importo della tassa base spetta al Comune.

[10] Art. introdotto dal R 23.12.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 505.

[11] 1 Chi chiede la licenza temporanea deve depositare fr. 200.– a titolo di garanzia. [12]

2 La somma depositata è restituita integralmente soltanto se le targhe sono consegnate alla data della loro scadenza.

[11] Art. introdotto dal R 23.12.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 505.

[12] Cpv. modificato dal R 11.2.2026; in vigore dal 1.3.2026 - BU 2026, 60; precedente modifica: BU 2018, 472.

[13] 1 Chi non restituisce le licenze e le targhe di controllo temporanee entro il termine stabilito, è tenuto a versare i supplementi dell’imposta di circolazione e del premio di assicurazione come previsto dall’art. 21 cpv. 2 OAV.

2 Se la licenza e le targhe di controllo scadute non sono restituite, la Sezione circolazione, provvede al loro formale annullamento.

[13] Art. introdotto dal R 23.12.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 505.

[14] 1 In caso di perdita o di furto di una o di ambedue le targhe, il detentore deve notificare il fatto all’autorità di rilascio.

2 Dall’importo del deposito è dedotta la somma di fr. 100.– per spese di procedura, di annullamento e di ristampa.

[14] Art. introdotto dal R 23.12.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 505.

[15] La Sezione della circolazione riscuote le seguenti tasse

a)

Esami di guida

franchi

1.

Esame teorico

- scritto

40.–

- scritto (OAut)

60.–

Supplemento per

- forma singola

30.–

- revisione errori

50.–

2.

Esame pratico

Supplemento per

- corsa di controllo

20. –

- esame effettuato fuori sede

da 20.– a 100.–

- spostamento o annullamento dell’esame effettuato online dall’utenza

20. –

- spostamento o annullamento dell’esame, su richiesta o per conto dell’utente, ma effettuato dalla Sezione della circolazione

30. –

- rilascio dell’autorizzazione ad eseguire l’esame fuori cantone

30. –

3.

Test attitudinale per ammissione alla ripetizione di esami

130. –

b)

Licenze di condurre

1.

Apertura incarto

20.–

2.

Rilascio

- della licenza per allievo conducente

50.–

- della licenza di condurre

60.–

- del permesso internazionale di condurre o rinnovo

50.–

- della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre in sostituzione di una licenza di altri Cantoni o federale

30.–

- del certificato di capacità per conducenti

35.–

3.

Conversione di una licenza estera ed emissione

- della licenza di condurre

150.–

- della licenza di condurre (categorie professionali)

200.–

4.

5.

Rilascio di un’ulteriore licenza di condurre (duplicato o modifica, ad eccezione del cambiamento di indirizzo)

30.–

6.

Emissione di un duplicato della licenza per allievo conducente

30.–

7.

Modifica della licenza per allievo conducente o del permesso internazionale di condurre, ad eccezione del cambiamento di indirizzo

10.–

8.

Aggiunta nella licenza di condurre svizzera di una o più categorie supplementari sulla base di una licenza estera

60.–

9.

Restituzione della licenza di condurre estera a seguito di conversione

10.–

c)

Libretti di lavoro

1.

Rilascio del libretto di lavoro

20.–

2.

Decisione ed emissione della dispensa di compilazione (art. 19 OLR)

30. –

[15] Art. modificato dal R 11.2.2026; in vigore dal 1.3.2026 - BU 2026, 60; precedenti modifiche: BU 1996, 505; BU 2003, 120; BU 2009, 678; BU 2011, 515; BU 2012, 586; BU 2013, 450 e 548; BU 2016, 521; BU 2024, 112 e 152.

[16] La Sezione della circolazione riscuote le seguenti tasse

a)

Esami dei veicoli

franchi

1.

Motoveicolo e motoleggera

55. –

2.

Triciclo e quadriciclo a motore

60. –

3.

Slitta a motore

80. –

4.

Monoasse

40. –

5.

Monoasse agricolo

40. –

6.

Autoveicolo leggero (art. 11 cpv. 3 prima frase OETV)

80.–

7.

Autoveicolo pesante (art. 11 cpv. 3 prima frase OETV)

150.–

8.

Automobile

80.–

9.

Furgoncino

80.–

10.

Autobus

150.–

11.

Autofurgone

80.–

12.

Autocarro

150.–

13.

Carro a motore

70.–

14.

Carro a motore agricolo

60.–

15.

Trattore

150.–

16.

Trattore agricolo

75.–

17.

Trattore a sella leggero

80.–

18.

Trattore a sella pesante

150.–

19.

Autoarticolato leggero

170.–

20.

Autoarticolato pesante

210.–

21.

Autosnodato

210.–

22.

Macchina semovente

130.–

23.

Carro di lavoro

90.–

24.

Carro di lavoro agricolo

90.–

25.

Veicolo agricolo combinato

40.–

26.

Rimorchio trainato da motoveicolo o da motoleggera

30. –

27.

Rimorchio trainato da veicolo leggero

50. –

28.

Rimorchio trainato da veicolo pesante

80. –

29.

Semirimorchio

80. –

30.

Supplemento per l’esame di un veicolo speciale, di un veicolo non omologato o parzialmente omologato o che ha subito delle aggiunte o modifiche, secondo il genere del veicolo e il tempo impiegato

da 20. – a 500. –

30a.

Supplemento per l’esame di un veicolo importato, secondo il genere del veicolo e il tempo impiegato

da 20. – a 500. –

31.

Supplemento per l’esame di un veicolo cisterna adibito al trasporto di merci pericolose o di un veicolo adibito al trasporto di merce esplosiva

50. –

31a.

Supplemento per l’esame di un veicolo effettuato fuori sede (applicabile fino ad un massimo di 5 veicoli)

da 20. – a 100. –

32.

Misurazione dei rumori o controllo dei gas di scarico o del fumo, secondo il genere del veicolo ed il tempo consacrato

da 20. – a 500. –

33.

Prova di frenaggio, di accelerazione, di decelerazione, taratura del tachimetro, ripartizioni supplementari di peso o altri controlli tecnici secondo il genere del veicolo, le apparecchiature utilizzate ed il tempo consacrato

da 20. – a 500. –

[16] Art. modificato dal R 8.7.2026; in vigore dal 1.8.2026 - BU 2026, 235; precedenti modifiche: BU 1996, 505; BU 2003, 120; BU 2008, 678; BU 2011, 515; BU 2012, 586; BU 2013, 450 e 548; BU 2014, 596; BU 2016, 521; BU 2017, 128; BU 2018, 472; BU 2024, 112 e 152; BU 2026, 60.

Nell’ambito della loro delega per gli esami successivi, le imprese o organizzazioni riscuotono la tassa corrispondente al genere di veicolo collaudato fissata nel presente Regolamento.

[17] La Sezione della circolazione riscuote le seguenti tasse

a)

Maestri conducenti e scuole di guida

franchi

1.

Esame di controllo per maestro conducente

300.–

2.

Omologazione di una sala di teoria

200.–

3.

Ispezione periodica o supplementare di una scuola guida

fino a 200.–

4.

Registrazione e/o aggiornamento dei dati di corsi obbligatori

- tassa base (presa a carico della pratica)

40. –

- tassa per allievo da trattare

5. –

5.

Noleggio infrastruttura per esami teorici

fino a 400.–

b)

Informazioni

1.

Informazioni sull’identità del detentore di una targa o del suo assicuratore

15.–

2.

…

3.

Abbonamento forfettario annuale per la fornitura di informazioni alle compagnie di assicurazione o professionali del ramo, secondo contratto

da 10.– a 10’000.–

4.

Ricerche, analisi, programmazioni diverse, statistiche, informazioni e altre comunicazioni analoghe, secondo i mezzi utilizzati ed il tempo consacrato

da 10.– a 3’000.–

5.

Approfondimento e consultazione a carattere tecnico

3.– al minuto

6.

Tassa per consulenza telefonica

3.– al minuto

c)

Tasse diverse

1.

Esame e decisione concernente una manifestazione sportiva o altro, soggetta ad un’autorizzazione secondo l’art. 52 LCS

da 50.– a 1’000.–

2.

Esame e decisione concernente il rilascio o l’aggiornamento di licenze di circolazione collettive o di altre deleghe previste dall’OETV

da 20.– a 300.–

3.

Controllo amministrativo e/o ispezione nell’ambito della gestione delle licenze di circolazione collettive o di altre deleghe previste dall’OETV

da 100.– a 300.–

4.

Perizia ordinata dall’autorità giudiziaria penale

da 100.– a 10’000.–

5.

Decisioni, dichiarazioni, autorizzazioni ed attestazioni diverse

da 10.– a 1’000.–

6.

Tassa di richiamo

20.–

7.

Scansioni e fotocopie diverse, per pagina

da 0.50 a 1.50

8.

Corsi di formazione

da 50.– a 1’000.–

9.

Abbonamenti forfettari annuali per servizi online

da 50.– a 100.–

10.

Esame e decisione concernente una manifestazione sportiva podistica, di velocità con animali o veicoli a trazione animale secondo l’art. 2 RLACS

da 50.– a 500.–

11.

Controllo amministrativo o ispezione in loco di un’azienda nell’ambito della sorveglianza riguardante l’ordinanza sugli addetti alla sicurezza (OSAS)

da 20.– a 300.–

12.

Utilizzo spazi (piazzale o altro) della Sezione per corsi o attività di terzi

da 100.– a 150.–

13.

Tassa amministrativa per l’invio del modulo cartaceo “richiesta visita medica” (e-Medko) da parte del medico abilitato di livello 1 o 2

20.–

14.

Gestione campagne di richiamo alle aziende

20.–

15.

Ricerca indirizzo per posta ritornata per indirizzo errato

20.–

[17] Art. modificato dal R 11.2.2026; in vigore dal 1.3.2026 - BU 2026, 60; precedenti modifiche: BU 2011, 515; BU 2013, 548; BU 2016, 521; BU 2024, 152.

[18] Per i compiti previsti all’art. 23 del regolamento della legge cantonale di applicazione della legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 2 marzo 1999, l’Area del supporto e del coordinamento della Divisione delle costruzioni preleva le tasse e fattura le spese seguenti

a) una tassa di esame da un minimo di fr. 50.– ad un massimo di fr. 2000.– a dipendenza della complessità dell’incarto;

b) in alternativa alla tassa di cui alla lettera a), per casi particolarmente difficoltosi nei quali si rendono necessari sopralluoghi, trasferte, perizie ecc., possono essere messe a carico del richiedente le spese effettive in base al tempo impiegato.

[18] Art. introdotto dal R 10.6.2005; in vigore dal 17.6.2005 - BU 2005, 192.

[19] 1 Per la mancata presentazione, senza valida giustificazione, agli esami di guida o agli esami dei veicoli, può essere riscossa interamente o parzialmente la tassa dovuta.

2 Se gli esami di guida o gli esami dei veicoli non possono essere svolti per cause da ascrivere all’utente, può essere riscossa interamente o parzialmente la tassa dovuta.

3 L’ufficio tecnico della Sezione della circolazione emana le direttive di applicazione.

[19] Art. modificato dal R 26.6.2024; in vigore dal 1.9.2024 - BU 2024, 152; precedente modifica: BU 2013, 450.

1 All’emissione della licenza per allievo conducente viene riscosso l’importo totale delle tasse corrispondenti alla procedura completa per l’ottenimento della categoria scelta dall’interessato (rilascio della licenza per allievo conducente, esame teorico, esame pratico, rilascio della licenza di condurre).

2 Se l’interessato non completa la procedura per l’ottenimento della licenza di condurre desiderata, su esplicita richiesta gli viene restituita la somma corrispondente alla differenza tra l’importo iniziale versato e la somma delle tasse per le prestazioni ricevute.

1 La tassa annuale per permessi speciali è prelevata in dodicesimi, proporzionalmente ai mesi che intercorrono dal rilascio del permesso alla fine del periodo di computo.

2 Le frazioni di mese contano per mese intero.

1 In caso di restituzione anticipata del permesso speciale, è rimborsato l’importo della tassa annuale corrispondente al periodo durante il quale il veicolo non necessita più del permesso.

2 La tassa base e le frazioni di mese non sono bonificate.

1 È concesso l’esonero dalle tasse per i veicoli dello Stato. [20]

2 È concesso l’esonero delle tasse per il rilascio del permesso speciale per i veicoli di enti privati chiamati ad intervenire da parte di un’Autorità cantonale.

[20] Cpv. modificato dal R 24.4.2024; in vigore dal 1.5.2024 - BU 2024, 112.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Pubblicato nel BU 19 92 , 407.

Allegato [21]

[21] Allegato abrogato dal R 21.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 325; precedenti modifiche: BU 2013, 548; BU 2016, 522; BU 2017, 479; BU 2018, 472.

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