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Art. 4 Legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore Legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore

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Art. 4 Legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore

[12] L’imposta di cui all’art. 1 cpv. 1 lett. da c) a r) è rimborsata pro rata in base al numero di giorni che intercorrono dal giorno successivo al deposito della targa alla fine dell’anno civile.

[12] Art. modificato dalla L 17.12.2012; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 547; precedenti modifiche: BU 1982, 313; BU 1985, 387; BU 1989, 221.

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