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Art. 3 Legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore Legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore

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Art. 3 Legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore

[11] Le imposte, ad eccezione di quella per i ciclomotori e per i carri a mano provvisti di motore, sono prelevate pro rata in ragione dei giorni che intercorrono dalla data del rilascio della licenza di circolazione alla fine dell’anno civile.

[11] Art. modificato dalla L 17.12.2012; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 547; precedenti modifiche: BU 1982, 313; BU 1989, 221.

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