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Legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore

16 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (16)

Testo normativo (16 Articoli)

[1] 1 Ogni licenza di circolazione comporta il pagamento di una imposta annuale di

a) fr. 10.-- per i carri a mano provvisti di motore;

b) fr. 21.-- per ciclomotori;

c) fr. 52.-- + (1,80 x potenza (kw DIN) per i motoveicoli e le motoleggere;

d) un supplemento del 50% sulle imposte di circolazione previste per i motoveicoli a tre ruote fino a kg 400 (peso a vuoto), i motoveicoli con il carrozzino laterale, i motoveicoli speciali, i tricicli a motore fino a kg 1000 (peso a vuoto), i quadricicli a motore e i quadricicli leggeri a motore;

e) per le automobili sino a 3500 kg e le automobili pesanti: ((massa a vuoto x 0.1) + (kW x coefficiente CO 2 (Kv)) x coefficiente cantonale (K);

fr. 105.- + (fr. 5.70 x potenza (kW DIN)) per tutti gli altri veicoli leggeri, monoassi e tricicli a motore oltre kg 1000 (massa a vuoto);

fr. 105.- + (fr. 31.50 x numero posti a sedere) per gli autobus e gli autosnodati;

fr. 105.- + (10 x potenza (kW DIN)) per gli altri autoveicoli pesanti; [2]

f) fr. 125.-- per gli autoveicoli d’epoca;

fr. 90.-- per i motoveicoli d’epoca;

g) fr. 5.-- per la speciale autorizzazione di trasportare una seconda persona sul sedile posteriore dei motoveicoli;

h) fr. 105.– per i rimorchi con peso totale < 750 kg ;

fr. 150.– per i rimorchi con peso totale > 750 kg e < 3500 kg ;

fr. 200.– per i rimorchi con peso totale > 3500 kg e < 10000 kg ;

fr. 300.– per i rimorchi con peso totale > 10000 kg ; [3]

i) fr. 630.-- per il rilascio della licenza collettiva con targhe professionali per autoveicoli;

fr. 380.-- per il rilascio della licenza collettiva con targhe professionali per autoveicoli ad uso limitato;

l) fr. 190.-- per il rilascio della licenza collettiva con targa professionale per motoveicoli e motoleggere;

m) fr. 125.-- per il rilascio della licenza collettiva con targa professionale per veicoli agricoli, autoveicoli da lavoro e veicoli speciali;

n) fr. 125.-- per il rilascio della licenza collettiva con targa professionale per i rimorchi;

o) fr. 125.-- per gli autoveicoli da lavoro (macchine semoventi) e per i veicoli speciali;

p) fr. 65.– per gli autoveicoli da lavoro (carri da lavoro); [4]

q) fr. 21.-- per i rimorchi di motoveicoli e di motoleggere;

r) fr. 80.-- per i veicoli a motore agricoli.

2 I rimorchi agricoli sono esonerati dall’imposta di circolazione. [5]

3 ... [6]

[1] Art. modificato dalla L 24.6.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 394; precedenti modifiche: BU 1982, 313; BU 1985, 387; BU 1989, 221.

[2] Lett. modificata dalla L 11.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 31; precedenti modifiche: BU 2013, 547; BU 2022, 320 e 321.

[3] Lett. modificata dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 37.

[4] Lett. modificata dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 37.

[5] Cpv. reintrodotto dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 37; precedente modifica: BU 1997, 394.

[6] Cpv. abrogato dalla L 11.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 31; precedenti modifiche: BU 2008, 140; BU 2013, 509.

[7] 1 Il gettito dell'imposta di circolazione, in linea di principio, non può eccedere i costi della costruzione e della manutenzione delle strade, dedotte le spese di funzionamento.

2 Se l'equilibrio tra gettito e costi di costruzione e di manutenzione non può essere ristabilito nel breve periodo, il Consiglio di Stato propone al Gran Consiglio delle modifiche legislative di adeguamento.

[7] Art. modificato dalla L 22.6.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 320 ; precedenti modifiche: BU 2008, 140; BU 2013, 509.

[8] Il coefficiente cantonale (K) è fissato a 1.

Nuovo coefficiente CO 2 (vettore energetico)

[8] Art. introdotto dalla L 11.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 31.

[9] 1 Il coefficiente CO 2 (vettore energetico) Kv ha i valori indicati nella sottostante tabella.

2 Il Gran Consiglio modifica il coefficiente CO 2 (vettore energetico) Kv, in particolare, in base all’evoluzione delle tecnologie utilizzate e delle conoscenze scientifiche.

Codice

Descrizione

Kv

B

Benzina

2.4

C

Benzina/Elettrico

1.4

D

Diesel

2.5

E

Elettrico

0.2

F

Diesel/Elettrico

1.9

G

Gas (CNG/GPL)

2.9

J

Alcol (Etanolo)

2.8

K

Benzina/Alcol (Etanolo)

3.9

L

Gas di petrolio liquefatti (LPG)

2

M

Metanolo

0.7

N

Gas naturale (CNG)

1.9

P

Petrolio

0.7

R

Elettrico con RE (Range Extender)

0.4

U

Altri carburanti

2.7

W

Idrogeno

0.7

X

Idrogeno/Elettrico

0.2

Y

Gas naturale (CNG) / Benzina

1.9

Z

Gas di petrolio liquefatti (LPG)/Benzina

2.2

[9] Art. introdotto dalla L 11.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 31.

[10] Il Consiglio di Stato fissa per regolamento le tasse per l’emissione delle licenze e dei permessi speciali, per gli esami di conducente, per il rilascio delle targhe, per collaudi, i controlli o per qualsiasi altra prestazione, come pure per quelle delegate.

[10] Art. modificato dalla L 24.9.1985; in vigore dal 1.1.1986 - BU 1985, 387.

[11] Le imposte, ad eccezione di quella per i ciclomotori e per i carri a mano provvisti di motore, sono prelevate pro rata in ragione dei giorni che intercorrono dalla data del rilascio della licenza di circolazione alla fine dell’anno civile.

[11] Art. modificato dalla L 17.12.2012; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 547; precedenti modifiche: BU 1982, 313; BU 1989, 221.

[12] L’imposta di cui all’art. 1 cpv. 1 lett. da c) a r) è rimborsata pro rata in base al numero di giorni che intercorrono dal giorno successivo al deposito della targa alla fine dell’anno civile.

[12] Art. modificato dalla L 17.12.2012; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 547; precedenti modifiche: BU 1982, 313; BU 1985, 387; BU 1989, 221.

1 In caso di sostituzione di un veicolo a motore con un altro di potenza superiore o inferiore viene percepita o rimborsata la differenza che intercorre fra le imposte previste per le due categorie di veicoli.

2 La presente disposizione non si applica per le imposte dei veicoli previsti all’art. 1 cpv. 1 lett. da a) a b) e da h) a q). [13]

3 ... [14]

[13] Cpv. reintrodotto dalla L 20.6.1989; in vigore dal 1.1.1990 - BU 1989, 221; precedente modifica: BU 1982, 313.

[14] Cpv. abrogato dalla L 20.6.1989 (v. messaggio n. 3456 pag. 3 lett. e) e rapporto n. 3456 pag. 3); in vigore dal 1.1.1990 - BU 1989, 221; precedenti modifiche: BU 1982, 313; BU 1985, 387.

Il Consiglio di Stato è autorizzato a concedere l’esonero totale o parziale dell’imposta di circolazione per i veicoli a motore ed i rimorchi

a) del personale dello Stato quando l’uso del veicolo è previsto da speciali disposizioni di legge o di regolamento;

b) di enti pubblici o di associazioni senza scopo di lucro destinati a servizi di pubblica utilità (polizia, autoambulanza, pompieri, soccorso stradale, ecc.);

c) di infermi che causa il loro stato fisico non possono farne a meno e sono nelle condizioni finanziarie modeste stabilite dal regolamento;

d) mossi con tecniche di trazione o combustibili alternativi che permettono una migliore efficienza energetica ed ambientale. [15]

[15] Lett. modificata dalla L 22.1.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 140; precedente modifica: BU 1989, 221.

[16] L’imposta per i veicoli adibiti al servizio pubblico ed in possesso di regolare concessione federale I è pari ad un terzo di quella prevista per la categoria di autoveicoli e rimorchi a cui appartengono.

[16] Art. modificato dalla L 24.9.1985; in vigore dal 1.1.1986 - BU 1985, 387.

Gli autoveicoli dei tassisti pagano i due terzi dell’imposta di circolazione. Sono considerati tassisti, con diritto alla riduzione, i detentori di uno o al massimo due veicoli immatricolati con targa trasferibile, che esercitano personalmente ed esclusivamente tale professione, che sono autorizzati dal Comune a sostare su area pubblica e che si assoggettano ai regolamenti e alle tariffe stabilite dall’Autorità comunale.

[17] 1 Veicoli appartenenti allo stesso detentore e immatricolati con lo stesso genere e numero di targhe di controllo possono essere usati alternativamente se il detentore paga l’importo dovuto per il veicolo a motore soggetto all’imposta più elevata e, per l’altro veicolo la percentuale seguente

- del 20% se si tratta di due veicoli a motore dello stesso genere;

- del 50% se si tratta di due veicoli a motore non dello stesso genere.

2 Per i rimorchi, gli autoveicoli di lavoro e i veicoli speciali con targhe trasferibili, l’imposta è dovuta per un solo veicolo.

[17] Art. modificato dalla L 24.9.1985; in vigore dal 1.1.1986 - BU 1985, 387; precedente modifica: BU 1982, 313.

[18] 1 Contro la decisione del Dipartimento competente è dato reclamo entro il termine di trenta giorni.

2 Contro la decisione su reclamo è dato ricorso alla Camera di diritto tributario entro il termine di trenta giorni.

[18] Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 36.

1 Il Consiglio di Stato è autorizzato ad emanare disposizioni complementari in materia di imposte e tasse di circolazione per altre categorie di veicoli che fossero in progresso di tempo disciplinate dalla legislazione federale.

2 Esso è pure autorizzato ad emanare disposizioni nei casi in cui elementi necessari per la determinazione dell’imposta non siano indicati nelle approvazioni del tipo. [19]

Disposizioni abrogative e transitorie [20]

[19] Cpv. modificato dalla L 22.1.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 140; precedenti modifiche: BU 1982, 313; BU 1985, 387.

[20] Nota marginale modificata dalla L 22.1.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 140.

[21] 1 La presente legge abroga quella del 20 febbraio 1973 sulle imposte e tasse di circolazione di veicoli a motore.

2 … [22]

3 Per l’anno 2023 alle automobili fino a 3500 kg e alle automobili pesanti di cui all’art. 1 cpv. 1 lett. e) immatricolate prima del 1° gennaio 2009 si applica la formula in vigore al 31 dicembre 2022. [23]

[21] Art. modificato dalla L 15.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 509; precedente modifica: BU 2008, 140.

[22] Cpv. abrogato dalla L 11.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 31; precedente modifica: BU 2022, 320 e 321.

[23] Cpv. introdotto dal DL 15.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 321.

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto al 1° gennaio 1977.

Pubblicata nel BU 1977 , 99.

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