760.120
CH-TI
Art. 2 Regolamento sulle slitte a motore, sui veicoli per la preparazione delle piste e sulla circolazione fuori strada Regolamento sulle slitte a motore, sui veicoli per la preparazione delle piste e sulla circolazione fuori strada
Art. 2 Regolamento sulle slitte a motore, sui veicoli per la preparazione delle piste e sulla circolazione fuori strada
La circolazione con slitte a motore e veicoli per la preparazione delle piste è autorizzata unicamente su strade innevate alle seguenti condizioni
a) il viaggio è necessario per raggiungere immobili abitativi;
b) il veicolo è conforme alle prescrizioni e regolarmente ammesso alla circolazione;
c) il conducente è titolare della corrispondente licenza.
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Regolamento sulle slitte a motore, sui veicoli per la preparazione delle piste e sulla circolazione fuori strada
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