Legislator Giurisprudenza & Legislazione
760.120 CH-TI

Art. 2 Regolamento sulle slitte a motore, sui veicoli per la preparazione delle piste e sulla circolazione fuori strada Regolamento sulle slitte a motore, sui veicoli per la preparazione delle piste e sulla circolazione fuori strada

Apri la fonte ufficiale Atto completo (15 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 2 Regolamento sulle slitte a motore, sui veicoli per la preparazione delle piste e sulla circolazione fuori strada

La circolazione con slitte a motore e veicoli per la preparazione delle piste è autorizzata unicamente su strade innevate alle seguenti condizioni

a) il viaggio è necessario per raggiungere immobili abitativi;

b) il veicolo è conforme alle prescrizioni e regolarmente ammesso alla circolazione;

c) il conducente è titolare della corrispondente licenza.

← Art. 1 Regolamento sulle slitte a motore, sui veicoli per la preparazione delle piste e sulla circolazione fuori strada Regolamento sulle slitte a motore, sui veicoli per la preparazione delle piste e sulla circolazione fuori strada Art. 3 Regolamento sulle slitte a motore, sui veicoli per la preparazione delle piste e sulla circolazione fuori strada →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →