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Regolamento sulle slitte a motore, sui veicoli per la preparazione delle piste e sulla circolazione fuori strada

15 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (15)

Art. 1 Regolamento sulle slitte a motore, sui veicoli per la preparazione delle piste e sulla circolazione fuori strada Art. 2 Regolamento sulle slitte a motore, sui veicoli per la preparazione delle piste e sulla circolazione fuori strada Art. 3 Regolamento sulle slitte a motore, sui veicoli per la preparazione delle piste e sulla circolazione fuori strada Art. 4 Regolamento sulle slitte a motore, sui veicoli per la preparazione delle piste e sulla circolazione fuori strada Art. 5 Regolamento sulle slitte a motore, sui veicoli per la preparazione delle piste e sulla circolazione fuori strada Art. 6 Regolamento sulle slitte a motore, sui veicoli per la preparazione delle piste e sulla circolazione fuori strada Art. 7 Regolamento sulle slitte a motore, sui veicoli per la preparazione delle piste e sulla circolazione fuori strada Art. 8 Regolamento sulle slitte a motore, sui veicoli per la preparazione delle piste e sulla circolazione fuori strada Art. 9 Regolamento sulle slitte a motore, sui veicoli per la preparazione delle piste e sulla circolazione fuori strada Art. 10 Regolamento sulle slitte a motore, sui veicoli per la preparazione delle piste e sulla circolazione fuori strada Art. 11 Regolamento sulle slitte a motore, sui veicoli per la preparazione delle piste e sulla circolazione fuori strada Art. 12 Regolamento sulle slitte a motore, sui veicoli per la preparazione delle piste e sulla circolazione fuori strada Art. 13 Regolamento sulle slitte a motore, sui veicoli per la preparazione delle piste e sulla circolazione fuori strada Art. 14 Regolamento sulle slitte a motore, sui veicoli per la preparazione delle piste e sulla circolazione fuori strada Art. 15 Regolamento sulle slitte a motore, sui veicoli per la preparazione delle piste e sulla circolazione fuori strada

Testo normativo (15 Articoli)

Le presenti norme hanno lo scopo di regolamentare la circolazione di veicoli cingolati destinati alla circolazione su suolo innevato (slitte a motore e veicoli per la preparazione delle piste) come pure la circolazione al di fuori delle strade rispettivamente su strade che non sono adatte o non sono manifestamente loro destinate (art. 43 LCStr) di veicoli a motore secondo l’art. 7 LCStr.

La circolazione con slitte a motore e veicoli per la preparazione delle piste è autorizzata unicamente su strade innevate alle seguenti condizioni

a) il viaggio è necessario per raggiungere immobili abitativi;

b) il veicolo è conforme alle prescrizioni e regolarmente ammesso alla circolazione;

c) il conducente è titolare della corrispondente licenza.

1 Sono autorizzate, ossequiate le condizioni di cui alle lett. b) e c) dell’art. 2

a) le corse dei servizi pubblici nell’ambito della loro attività;

b) le corse legate all’attività agricola, forestale, alpestre e di sorveglianza e gestione sulla caccia e sulla pesca;

c) le corse che servono per la preparazione di piste di sci alpino, di sci di fondo o di percorsi pedestri, come pure altre attività per la gestione di stazioni invernali.

2 Per giustificati motivi la Sezione della circolazione può, sentiti i competenti Servizi del Dipartimento del territorio, autorizzare corse al di fuori dei casi di cui al capoverso precedente.

3 Sono riservate le disposizioni federali concernenti in particolare la circolazione dei veicoli militari e della protezione civile.

Il transito su percorsi per i quali non è riconoscibile l’esistenza di un servizio d’apertura invernale non implica la responsabilità dell’ente pubblico proprietario.

La circolazione al di fuori delle strade rispettivamente su strade che non sono adatte o non sono manifestamente loro destinate (art. 43 LCStr) di veicoli a motore secondo l’art. 7 LCStr è vietata.

1 Il divieto non si applica

a) alle corse dei servizi pubblici nell’ambito della loro attività;

b) alla circolazione con veicoli legati all’attività agricola, forestale, alpestre, edile e di gestione e sorveglianza della caccia e della pesca.

2 Il Consiglio di Stato può, previa consultazione dei Municipi interessati, definire zone riservate agli sport motoristici fuoristrada, tenuto conto delle esigenze della protezione ambientale, della natura, della sicurezza e della tranquillità pubblica.

3 Restano riservate le disposizioni del Capitolo II.

1 Il Municipio è l’autorità competente per concedere autorizzazioni speciali in deroga all’art. 5.

2 La domanda d’autorizzazione va inoltrata in forma scritta e deve indicare il motivo della richiesta e il tratto da percorrere.

3 Nel decidere, il Municipio tiene conto della tipologia del percorso, del contesto territoriale ed ambientale in cui esso si inserisce, del suo stato momentaneo e delle caratteristiche del veicolo.

4 La decisione deve essere trasmessa alla Sezione della circolazione e al Dipartimento del territorio.

1 L’autorizzazione speciale è rilasciata alle seguenti condizioni

a) esistenza di un bisogno che non può oggettivamente essere soddisfatto in altro modo, in particolare il raggiungimento di immobili discosti;

b) il veicolo è conforme alle prescrizioni e regolarmente ammesso alla circolazione;

c) il conducente è titolare della corrispondente licenza.

2 L’autorità di rilascio può sottoporre l’autorizzazione ad ulteriori condizioni e in particolare alla stipulazione di una particolare assicurazione di responsabilità civile.

3 Il rilascio dell’autorizzazione deve tener conto delle esigenze della protezione ambientale, della natura, della sicurezza e della tranquillità pubblica.

Il Municipio può, sentiti i competenti Servizi del Dipartimento del territorio, concedere l’autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni sportive, ricreative, culturali o di altro tipo.

Per le manifestazioni sportive si applicano pure gli art. 37 e seguenti del Regolamento dell a legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale (RLACS).

1 L’autorizzazione è rilasciata per un periodo limitato, comunque non superiore a tre anni. Essa può essere rinnovata su richiesta.

2 L’autorizzazione può essere revocata se le circostanze che ne hanno determinato la concessione non sussistono più o se il beneficiario non rispetta le condizioni alle quali era vincolata.

Gli agenti della Polizia cantonale e comunale, gli agenti di società di sorveglianza privati espressamente autorizzati dai Municipi, i guardacaccia e pesca, i forestali e le guardie della natura denunciano alla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico , le infrazioni al presente Regolamento.

Le contravvenzioni al presente Regolamento sono punibili a norma dell’art. 22 Legge di applicazione alla Legge federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985.

Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. [1]

Pubblicato nel BU 2008 , 17.

[1] Entrata in vigore: 11 gennaio 2008 - BU 2008, 17.

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