Art. 8 RLACS Regolamento della legge cantonale di applicazione della legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante (RLACS)
Art. 8 RLACS
1 Gli organi doganali sono competenti ad effettuare i controlli previsti dall’art. 4 OCCS. [39]
2 Essi esercitano inoltre le funzioni loro espressamente delegate dal Dipartimento delle istituzioni, in particolare
a) constatazione delle infrazioni alle norme della circolazione stabilite nell’atto di delega e perseguimento secondo la procedura disciplinare rispettivamente denuncia alla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, se la procedura disciplinare non è applicabile o se il contravventore non ha effettuato il pagamento nei termini di legge, come pure l’incasso dei relativi depositi cauzionali previsti all’art. 17 LACS;
b) constatazione dei reati della circolazione stabiliti nell’atto di delega previo accordo con la Magistratura penale e trasmissione dei rapporti alla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico;
c) effettuazione dell’esame preliminare dell’alito per l’accertamento dell’ebrietà;
d) sequestro degli apparecchi e dispositivi che ostacolano, perturbano o rendono inefficaci i controlli ufficiali della circolazione stradale e loro messa a disposizione della Sezione della circolazione, Ufficio giuridico;
e) ogni altra funzione, nei limiti della legge, se richiesta dalle circostanze.
3 La delega a svolgere i compiti previsti dal cpv. 2 deve essere richiesta dalla Direzione delle dogane al Dipartimento delle istituzioni, il quale ne fissa le condizioni.
[39] Cpv. modificato dal R 21.10.2008; in vigore dal 24.10.2008 - BU 2008, 595.