Art. 7 RLACS Regolamento della legge cantonale di applicazione della legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante (RLACS)
Art. 7 RLACS
[37] 1 Gli ausiliari di polizia adeguatamente formati sono competenti per notificare al corpo di polizia comunale strutturato da cui dipendono le denunce per infrazioni rilevate nel caso di veicoli in stazionamento e al segnale di prescrizione «zona pedonale». Tale facoltà non necessita di ulteriori formalità.
2 Gli agenti privati di sicurezza autorizzati ai sensi della legge sulle prestazioni private di sicurezza e investigazione del 9 novembre 2020 e adeguatamente formati sono competenti per notificare alla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, le denunce per infrazioni rilevate nel caso di veicoli in stazionamento e al segnale di prescrizione «zona pedonale». [38]
3 Qualora particolari circostanze lo dovessero giustificare, enti pubblici o privati sono autorizzati a notificare, per il tramite di persone adeguatamente formate, le denunce per infrazioni rilevate nel caso di veicoli in stazionamento alla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico.
4 Lo svolgimento dei compiti menzionati ai cpv. 2 e 3 deve essere autorizzato dalla polizia cantonale che ne fissa le condizioni.
[37] Art. modificato dal R 8.7.2015; in vigore dal 1.9.2015 - BU 2015, 407; precedenti modifiche: BU 2003, 361; BU 2009, 373; BU 2013, 276.
[38] Cpv. modificato dal R 10.11.2021; in vigore dal 12.11.2021 - BU 2021, 324.