Art. 5 RLACS Regolamento della legge cantonale di applicazione della legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante (RLACS)
Art. 5 RLACS
[17] La polizia cantonale è competente in particolare
a) ad effettuare i controlli della circolazione previsti dall’ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OCCS) e dall’ordinanza dell’Ufficio federale delle strade concernente l’ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OOCCS - USTRA);
b) a sequestrare sul posto le licenze di condurre o di circolazione con relative targhe, rispettivamente a far sottoscrivere il divieto di circolazione su territorio svizzero alle persone in possesso della licenza di condurre straniera fino a decisione contraria da parte dell’autorità amministrativa e a trasmettere subito le licenze ed i relativi rapporti alla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico (art. 54 LCS, art. 30 e seguenti OCCS);
c) a rilasciare le licenze e le targhe di controllo temporanee per i veicoli a motore o i rimorchi, conformemente agli art. 20 e seguenti OAV nonché le licenze per i veicoli di riserva giusta gli art. 9 e seguenti OAV; [18]
d) ad accertare i fatti in caso d’infortunio trasmettendone il rapporto alle competenti autorità quando vi sia sospetto di reato perseguibile d’ufficio o quando una parte lo richieda, rispettivamente a prendere atto della rinuncia delle parti all’accertamento in assenza di motivi per effettuarlo d’ufficio;
e) ad ordinare appropriati esami per l’accertamento dello stato di ebrietà secondo gli art. 55 LCStr e gli art. 10 e seguenti OCCS; [19]
f) a trasmettere immediatamente alle autorità giudiziarie i rapporti preliminari sui reati e sugli infortuni della circolazione che giustificano provvedimenti di loro competenza, segnatamente arresti, sequestri, cauzioni, necroscopie, e a procedere alle inchieste preliminari nei limiti delle norme di procedura penale;
g) a costatare le infrazioni alle norme della circolazione e a perseguirle secondo la procedura disciplinare, rispettivamente a denunciarle alla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, se la procedura disciplinare non è applicabile o se il contravventore non ha effettuato il pagamento nei termini di legge, come pure ad incassare i relativi depositi cauzionali previsti dall’art. 17 LACS;
h) ad allestire e trasmettere supplementi, complementi d’inchiesta nonché rapporti informativi alle competenti autorità amministrative e giudiziarie che ne facessero richiesta;
i) a sequestrare gli apparecchi ed i dispositivi che ostacolano, perturbano o rendono inefficaci i controlli ufficiali della circolazione stradale ed a tenerli a disposizione della Sezione della circolazione, Ufficio giuridico;
l) a citare per il controllo dei veicoli in caso di difettosità minori ed a notificare alla Sezione della circolazione, Ufficio tecnico per l’esame successivo, i veicoli che hanno subito danni importanti o che presentano gravi difetti secondo gli art. 34 cpv. 1 OETV e 23 e seguenti OCCS, nonché quelli che, citati per difettosità minori, non sono stati presentati;
m) a notificare, per fini statistici, all’autorità federale competente gli infortuni della circolazione;
n) a scortare, per ragioni di sicurezza stradale, i veicoli o i convogli qualora sia richiesto dalle circostanze od ordinato dall’autorità competente;
o) a comunicare, in casi urgenti, il nome dei detentori di veicoli e dei loro assicuratori qualora il richiedente renda verosimile un sufficiente interesse come previsto dall’art. 126 OAC;
p) a prendere visione dell’elenco dei locatari di veicoli a motore presso i noleggiatori professionali secondo l’art. 70 cpv. 1 OAC;
q) a gestire i controlli della velocità mediante installazioni di controllo fisse e semistazionarie; [20]
r) a pronunciarsi sulla chiusura delle strade interessate in caso di manifestazioni ricreative e ad autorizzarne la chiusura o a delegarla all’autorità comunale. La domanda dev’essere inoltrata alla polizia cantonale stradale, entro il termine di 2 mesi dalla data prescelta; [21]
s) ad adottare, in virtù di leggi e decreti federali o cantonali, tutte le misure di esecuzione che non sono espressamente attribuite ad altre autorità; [22]
t) a pronunciarsi sull’utilizzo delle strade interessate in caso di manifestazioni ricreative che non ne richiedono la chiusura (segnatamente in caso di cortei o raduni) e ad autorizzarne l’utilizzo o a delegarlo all’autorità comunale. La domanda dev’essere inoltrata alla polizia cantonale - V reparto gendarmeria stradale - entro il termine di 2 mesi dalla data prescelta; [23]
u) ad applicare le disposizioni OSAS. [24]
Corpi di polizia comunale strutturati [25]
[17] Art. modificato dal R 21.10.2008; in vigore dal 24.10.2008 - BU 2008, 595; precedente modifica: BU 2003, 361.
[18] Lett. modificata dal R 8.7.2015; in vigore dal 1.9.2015 - BU 2015, 407.
[19] Lett. modificata dal R 8.7.2015; in vigore dal 1.9.2015 - BU 2015, 407.
[20] Lett. modificata dal R 8.7.2015; in vigore dal 1.9.2015 - BU 2015, 407; precedente modifica: BU 2013, 276.
[21] Lett. reintrodotta dal R 8.5.2019; in vigore dal 10.5.2019 - BU 2019, 147; precedente modifica: BU 2013, 276; BU 2015, 407.
[22] Lett. introdotta dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 276.
[23] Lett. introdotta dal R 29.1.2020; in vigore dal 31.1.2020 - BU 2020, 24.
[24] Lett. modificata dal R 21.1.2026; in vigore dal 1.2.2026 - BU 2026, 14.
[25] Nota marginale modificata dal R 8.7.2015; in vigore dal 1.9.2015 - BU 2015, 407.