760.110
RLACS
CH-TI
Art. 45 RLACS Regolamento della legge cantonale di applicazione della legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante (RLACS)
RLACS
Art. 45 RLACS
1 In caso di nevicate i veicoli devono essere tolti dalle strade e piazze pubbliche per consentire un regolare servizio di sgombero della neve.
2 Gli agenti di polizia e gli addetti al servizio provvedono alla rimozione dei veicoli che non vengono tempestivamente spostati altrove.