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760.110 RLACS CH-TI

Art. 45 RLACS Regolamento della legge cantonale di applicazione della legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante (RLACS)

RLACS
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Art. 45 RLACS

1 In caso di nevicate i veicoli devono essere tolti dalle strade e piazze pubbliche per consentire un regolare servizio di sgombero della neve.

2 Gli agenti di polizia e gli addetti al servizio provvedono alla rimozione dei veicoli che non vengono tempestivamente spostati altrove.

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