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Art. 4 RLACS Regolamento della legge cantonale di applicazione della legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante (RLACS)

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Art. 4 RLACS

[14] La Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, è competente in particolare

a) a pronunciare

1. la revoca della licenza di condurre, della licenza per allievo conducente, della licenza di ciclomotori e del permesso internazionale di condurre;

2. la revoca dell’abilitazione a maestro conducente;

3. il divieto di circolazione su territorio svizzero a conducenti stranieri;

4. il divieto di circolazione per ciclisti, conducenti di veicoli a trazione animale o di conducenti di altri veicoli sprovvisti di motore;

5. l’ammonimento;

6. la riammissione alla guida dopo riesame della misura amministrativa in vigore;

7. il rifiuto dell’ammissione alla guida di candidati conducenti;

b) ad ordinare

1. un nuovo esame al conducente, anche di ciclomotori e di velocipedi, sulla cui idoneità esistono dubbi;

2. perizie mediche, psicotecniche, psichiatriche o altre specialistiche atte a stabilire, in casi dubbi, il grado di idoneità alla guida dei conducenti o di coloro i quali richiedono la licenza di condurre;

3. l’insegnamento delle norme della circolazione giusta l’art. 40 segg. OAC;

4. la confisca e la distruzione degli apparecchi e dispositivi che ostacolano, perturbano e vanificano i controlli ufficiali della circolazione stradale (art. 98a LCStr); [15]

5. il sequestro dei documenti di cui alla lett. a) cifra 1 e 2 del presente articolo;

c) a presentare le osservazioni alle autorità competenti in caso di ricorso;

d) a trasmettere

1. alle competenti autorità giudiziarie ed amministrative cantonali o confederate, che ne facessero richiesta, le informazioni sui provvedimenti in materia di circolazione stradale dei conducenti di veicoli;

2. alle competenti autorità federali le informazioni sui provvedimenti amministrativi adottati;

e) a richiedere agli organi di polizia complementi, supplementi d’inchiesta o rapporti informativi;

f) ad istruire e decidere le contravvenzioni e le denunce previste in materia di circolazione, di polizia ferroviaria e di durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali, salvo nei casi di competenza delle autorità giudiziarie;

g) a infliggere la multa ai contravventori del divieto giudiziale; [16]

h) a vigilare sulle modalità d’insegnamento delle norme della circolazione.

[14] Art. modificato dal R 21.10.2008; in vigore dal 24.10.2008 - BU 2008, 595; precedente modifica: BU 2004, 145.

[15] Lett. modificata dal R 8.7.2015; in vigore dal 1.9.2015 - BU 2015, 407.

[16] Lett. modificata dal R 9.11.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 443.

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Decisioni giudiziarie che applicano questa disposizione (1)

52.2002.479 · ti (art. 4, 23 RLACS)
Municipality v. Government: Traffic Signage and Speed Limit Contingency Over One-Way Street Inversion
Cited in the preamble, likely related to the appeal procedures (though no dispositive article on appeal route is present in the final orders, only art. 4, 23 RLACS).