Art. 4 RLACS Regolamento della legge cantonale di applicazione della legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante (RLACS)
Art. 4 RLACS
[14] La Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, è competente in particolare
a) a pronunciare
1. la revoca della licenza di condurre, della licenza per allievo conducente, della licenza di ciclomotori e del permesso internazionale di condurre;
2. la revoca dell’abilitazione a maestro conducente;
3. il divieto di circolazione su territorio svizzero a conducenti stranieri;
4. il divieto di circolazione per ciclisti, conducenti di veicoli a trazione animale o di conducenti di altri veicoli sprovvisti di motore;
5. l’ammonimento;
6. la riammissione alla guida dopo riesame della misura amministrativa in vigore;
7. il rifiuto dell’ammissione alla guida di candidati conducenti;
b) ad ordinare
1. un nuovo esame al conducente, anche di ciclomotori e di velocipedi, sulla cui idoneità esistono dubbi;
2. perizie mediche, psicotecniche, psichiatriche o altre specialistiche atte a stabilire, in casi dubbi, il grado di idoneità alla guida dei conducenti o di coloro i quali richiedono la licenza di condurre;
3. l’insegnamento delle norme della circolazione giusta l’art. 40 segg. OAC;
4. la confisca e la distruzione degli apparecchi e dispositivi che ostacolano, perturbano e vanificano i controlli ufficiali della circolazione stradale (art. 98a LCStr); [15]
5. il sequestro dei documenti di cui alla lett. a) cifra 1 e 2 del presente articolo;
c) a presentare le osservazioni alle autorità competenti in caso di ricorso;
d) a trasmettere
1. alle competenti autorità giudiziarie ed amministrative cantonali o confederate, che ne facessero richiesta, le informazioni sui provvedimenti in materia di circolazione stradale dei conducenti di veicoli;
2. alle competenti autorità federali le informazioni sui provvedimenti amministrativi adottati;
e) a richiedere agli organi di polizia complementi, supplementi d’inchiesta o rapporti informativi;
f) ad istruire e decidere le contravvenzioni e le denunce previste in materia di circolazione, di polizia ferroviaria e di durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali, salvo nei casi di competenza delle autorità giudiziarie;
g) a infliggere la multa ai contravventori del divieto giudiziale; [16]
h) a vigilare sulle modalità d’insegnamento delle norme della circolazione.
[14] Art. modificato dal R 21.10.2008; in vigore dal 24.10.2008 - BU 2008, 595; precedente modifica: BU 2004, 145.
[15] Lett. modificata dal R 8.7.2015; in vigore dal 1.9.2015 - BU 2015, 407.
[16] Lett. modificata dal R 9.11.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 443.