Art. 3 RLACS Regolamento della legge cantonale di applicazione della legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante (RLACS)
Art. 3 RLACS
[10] La Sezione della circolazione, Ufficio tecnico, è competente in particolare
a) ad ordinare e ad effettuare
1. i controlli tecnici di veicoli che precedono la prima immatricolazione;
2. gli esami successivi dei veicoli, obbligatori e facoltativi, e ad emanare norme tecniche al riguardo;
3. i controlli tecnici su strada in collaborazione con la polizia;
4. gli esami per gruppi di ciclomotori (art. 92 OAC);
5. gli esami dei velocipedi (art. 18 LCStr); [11]
6. le perizie tecniche di veicoli;
b) ad esentare, su domanda, le aziende del ramo che hanno diritto di far uso delle approvazioni del tipo dall’obbligo di presentare all’esame singolo i veicoli previsti dall’art. 32 OETV;
c) a rilasciare i permessi e le autorizzazioni speciali previsti dalla legislazione federale, se del caso dopo aver sentito le autorità interessate;
d) ad effettuare gli esami di guida;
e) a revocare le licenze di circolazione e le relative targhe;
f) a presentare le osservazioni alle competenti autorità in caso di ricorso;
g) ad ordinare
1. il sequestro di veicoli, parti di essi o oggetti di equipaggiamento non conformi alle prescrizioni (art. 221 cpv. 3 OETV);
2. il sequestro e la distruzione di veicoli, parti di essi o oggetti di equipaggiamento che non sono stati rimessi in uno stato conforme alle prescrizioni (art. 221 cpv. 4 OETV);
h) a vigilare sull’attività dei maestri conducenti, con facoltà di prendere le misure che si rendono necessarie;
i) …;
l) a rilasciare, rifiutare e revocare: [12]
1. l’autorizzazione per lo svolgimento dei corsi professionali per maestri conducenti;
2. l’autorizzazione per organizzare corsi di formazione complementare (art. 27e OAC);
3. l’autorizzazione per animatori di corsi di formazione complementare (art. 64a OAC);
4. l’autorizzazione per la circolazione di veicoli di un’azienda senza la licenza di circolazione e targhe di controllo su brevi tratti di strada pubblica per passare da un punto all’altro della fabbrica o dell’officina (art. 33 cpv. 1 OAV);
5. l’autorizzazione per le corse di prova secondo l’art. 53 LCStr sentito il parere della polizia cantonale e dei Municipi interessati;
6. l’autorizzazione per le manifestazioni sportive con veicoli a motore o con velocipedi su strade aperte al pubblico (art. 52 LCStr), come pure le gare di velocità con motoveicoli su prato, le gare di abilità su terreno accidentato, le gare di velocità con veicoli speciali di 250 cmc di cilindrata al massimo (es. go-kart) e gli slalom automobilistici (art. 94 cpv. 3 e 95 cpv. 3 ONC);
7. l’autorizzazione per le gare podistiche o di velocità con animali o veicoli a trazione animale su strade aperte al traffico, sentito il parere della polizia cantonale e dei Municipi interessati;
8. l’autorizzazione per l’uso di altoparlanti collocati su veicoli all’arrivo di competizioni sportive, sentito il parere dei Municipi interessati;
9. l’autorizzazione per la posa di pubblicità su veicoli in caso di manifestazioni (art. 70 OETV).
m) …; [13]
[10] Art. modificato dal R 21.10.2008; in vigore dal 24.10.2008 - BU 2008, 595.
[11] Lett. modificata dal R 8.7.2015; in vigore dal 1.9.2015 - BU 2015, 407.
[12] Lett. modificata dal R 21.1.2026; in vigore dal 1.2.2026 - BU 2026, 14.
[13] Lett. modificata dal R 21.1.2026; in vigore dal 1.2.2026 - BU 2026, 14.