Art. 2 RLACS Regolamento della legge cantonale di applicazione della legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante (RLACS)
Art. 2 RLACS
[6] 1 La Sezione della circolazione, Ufficio amministrativo, è competente in particolare
a) a rilasciare, rifiutare, o annullare
1. le licenze di condurre e per allievo conducente;
2. i permessi internazionali di condurre;
3. i documenti di controllo e le eventuali dispense previste dalle disposizioni federali concernenti i conducenti professionali (OLR1/OLR2);
4. le abilitazioni a maestro conducente;
b) a rilasciare, rifiutare, revocare o annullare
1. le licenze di circolazione e le targhe di controllo;
2. le licenze e le targhe temporanee per veicoli a motore e rimorchi giusta gli art. 20 e 21 OAV;
c) ad ordinare
1. il sequestro di licenze, targhe, permessi e documenti di cui alle lett. a) e b) del presente articolo;
2. un esame di conducente, in caso di dubbio sulle capacità di guida;
d) a rilasciare, rifiutare, revocare o annullare: [7]
1. i permessi per la formazione di apprendisti conducenti di autocarri giusta l’art. 20 cpv. 1 OAC;
2 -9…;
10. i contrassegni di parcheggio per persone disabili (art. 20a cpv. 5 ONC);
e) a mettere in vendita all’asta o a prezzi fissi determinati numeri di targa. [8]
2 La Sezione della circolazione può delegare ai Municipi, nell’ambito del rilascio della licenza per allievo conducente, la competenza a verificare e confermare l’identità del richiedente secondo l’art. 11 OAC. In tal caso i Comuni sono autorizzati a prelevare una tassa di fr. 10.--. [9]
[6] Art. modificato dal R 21.10.2008; in vigore dal 24.10.2008 - BU 2008, 595; precedenti modifiche: BU 2003, 120 e 361; BU 2006, 175.
[7] Cifre abrogate dal R 21.1.2026; in vigore dal 1.2.2026 - BU 2026, 14; precedente modifica: BU 2003, 361; BU 2015, 407.
[8] Lett. introdotta dal R 3.5.2017; in vigore dal 5.5.2017 - BU 2017, 128.
[9] Cpv. introdotto dal R 18.3.2003; in vigore dal 1.4.2003 - BU 2003, 120.