Art. 2 Legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante Legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante
Art. 2 Legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante
1 Il Consiglio di Stato è competente
a) ad emanare mediante decreti o regolamenti le disposizioni d’esecuzione necessarie all’applicazione della presente legge, nonchè quelle complementari alla legge federale sulla circolazione stradale;
b) a dare il proprio preavviso al Consiglio federale ogni qualvolta ne è richiesto a norma di legge o a titolo consultivo;
c) a designare i medici di fiducia ed eventuali specialisti del traffico incaricati delle visite di controllo sull’idoneità dei conducenti e gli istituti specializzati in esami particolari;
d) a scegliere i laboratori preposti alle analisi previste dalla LCS e dalle relative ordinanze;
e) ad istituire una scuola professionale per maestri conducenti ed a vigilare sui previsti corsi di perfezionamento; esso può delegare il compito di istituire una scuola professionale per maestri conducenti ad enti o associazioni private e ne fissa le condizioni;
f) a concludere gli accordi con le competenti autorità di altri Cantoni sulla regolamentazione dell’attività di polizia autostradale di un Cantone sul territorio dell’altro;
g) a fissare la tariffa massima per le lezioni di guida obbligatorie;
h) a fissare tasse di giudizio per le decisioni amministrative;
i) a regolamentare la circolazione dei veicoli a motore al di fuori degli spazi a cui si applica la Legge sulla circolazione stradale; [3]
l) a promuovere campagne di sicurezza stradale. [4]
2 Il Consiglio di Stato può istituire commissioni speciali in materia di circolazione stradale.
[3] Lett. introdotta dalla L 24.3.2004; in vigore dal 28.1.2005 - BU 2005, 17.
[4] Lett. introdotta dalla L 17.12.2012; in vigore dal 8.2.2013 - BU 2013, 80.