Legislator Giurisprudenza & Legislazione
760.100 CH-TI

Art. 2 Legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante Legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante

Apri la fonte ufficiale Atto completo (27 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 2 Legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante

1 Il Consiglio di Stato è competente

a) ad emanare mediante decreti o regolamenti le disposizioni d’esecuzione necessarie all’applicazione della presente legge, nonchè quelle complementari alla legge federale sulla circolazione stradale;

b) a dare il proprio preavviso al Consiglio federale ogni qualvolta ne è richiesto a norma di legge o a titolo consultivo;

c) a designare i medici di fiducia ed eventuali specialisti del traffico incaricati delle visite di controllo sull’idoneità dei conducenti e gli istituti specializzati in esami particolari;

d) a scegliere i laboratori preposti alle analisi previste dalla LCS e dalle relative ordinanze;

e) ad istituire una scuola professionale per maestri conducenti ed a vigilare sui previsti corsi di perfezionamento; esso può delegare il compito di istituire una scuola professionale per maestri conducenti ad enti o associazioni private e ne fissa le condizioni;

f) a concludere gli accordi con le competenti autorità di altri Cantoni sulla regolamentazione dell’attività di polizia autostradale di un Cantone sul territorio dell’altro;

g) a fissare la tariffa massima per le lezioni di guida obbligatorie;

h) a fissare tasse di giudizio per le decisioni amministrative;

i) a regolamentare la circolazione dei veicoli a motore al di fuori degli spazi a cui si applica la Legge sulla circolazione stradale; [3]

l) a promuovere campagne di sicurezza stradale. [4]

2 Il Consiglio di Stato può istituire commissioni speciali in materia di circolazione stradale.

[3] Lett. introdotta dalla L 24.3.2004; in vigore dal 28.1.2005 - BU 2005, 17.

[4] Lett. introdotta dalla L 17.12.2012; in vigore dal 8.2.2013 - BU 2013, 80.

← Art. 1 Legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante Legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante Art. 3 Legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →