Legislator Giurisprudenza & Legislazione
753.110 CH-TI

Art. 7 Decreto esecutivo concernente la concessione di contributi per la mobilità aziendale Decreto esecutivo concernente la concessione di contributi per la mobilità aziendale

Apri la fonte ufficiale Atto completo (11 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 7 Decreto esecutivo concernente la concessione di contributi per la mobilità aziendale

1 Il contributo è concesso al netto di eventuali contributi di terzi, secondo i parametri specificati di seguito

a) Piano di mobilità aziendale, allestimento o aggiornamento: contributo pari al 50% della spesa computabile, fino ad un massimo di fr. 5’000.– (consentita al massimo una richiesta ogni due anni);

b) Piano di mobilità aziendale di comparto, allestimento o aggiornamento: contributo dal 50% all’80% della spesa computabile, fino ad un massimo di fr. 50’000.– (consentita al massimo una richiesta ogni due anni);

c) Biciclette, realizzazione di posteggi: fr. 1’000.–/stallo bici coperto e illuminato, con sistema di posteggio idoneo alla messa in sicurezza del mezzo, fino a un massimo del 50% della spesa computabile; fr. 1’500.–/stallo bici in un box per biciclette, fino a un massimo del 50% della spesa computabile;

d) Car pooling, avviamento del servizio, in base al numero totale di dipendenti dell’azienda (fa stato la sede oggetto del servizio): fr. 10.–/dipendente;

e) Navette

1. Avviamento del servizio, in base al numero totale di dipendenti dell’azienda (fa stato la sede oggetto del servizio) e al numero di corse proposte: fr. 30.-/dipendente/linea, fino ad un massimo di fr. 100’000.-;

2. Acquisto veicoli

– automobili con esattamente 9 posti a sedere, compreso quello del conducente (classe M1 fino a 3,50 t): contributo pari al 20% della spesa computabile fino ad un massimo di fr. 8’000.–;

– furgoncini con oltre 9 posti a sedere, compreso quello del conducente (classe M2 fino a 3,50 t): contributo pari al 20% della spesa computabile fino ad un massimo di fr. 10’000.–;

– autobus (classe M2 oltre 3,50 t o M3): contributo pari al 40% della spesa computabile fino ad un massimo di fr. 100’000.–;

3. Avviamento di contratti di leasing per veicoli nuovi

– automobili con esattamente 9 posti a sedere, compreso quello del conducente (classe M1 fino a 3,50 t): fr. 4’000.– (importo forfetario);

– furgoncini con oltre 9 posti a sedere, compreso quello del conducente (classe M2 fino a 3,50 t): fr. 5’000.– (importo forfetario);

– autobus (classe M2 oltre 3,50 t o M3): fr. 25’000.– per autobus con 38 posti a sedere al massimo, compreso quello del conducente, rispettivamente fr. 50’000.– per autobus con oltre 38 posti a sedere, compreso quello del conducente (importi forfetari);

f) Infrastruttura per l’attuazione delle misure in favore della mobilità aziendale: contributo pari ad un massimo del 50% della spesa computabile, fino ad un tetto massimo di fr. 20’000. Fra le misure finanziabili si segnalano in particolare le infrastrutture a favore di

1. primo ed ultimo chilometro, escluse le misure di competenza comunale;

2. accessi pedonali, attraversamenti/camminamenti, illuminazione e messa in sicurezza di percorsi;

g) Gestione dei posteggi: contributo pari al 50% della spesa computabile, fino ad un massimo di fr. 20.–/dipendente per consulenze specifiche per una gestione mirata dei posteggi e avviamento di servizi legati alla gestione dei posteggi (es. assegnazione dinamica di posteggi);

h) Attività promozionali mirate e concrete, legate alla mobilità sostenibile (concorsi, sfide, raccolte punti, prove gratuite di mezzi alternativi, atelier di riparazioni bici): contributo pari al 50% della spesa computabile, fino ad un massimo di fr. 20.–/dipendente (consentita al massimo una richiesta ogni due anni).

2 Eventuali casi particolari non contemplati dal presente decreto sono decisi di volta in volta dalla SM.

3 Il versamento del contributo avviene sulla base di un consuntivo corredato di documenti giustificativi di pagamento.

4 I contributi sono versati unicamente per acquisti o prestazioni presso imprese o rivenditori con domicilio o sede in Svizzera, fatta eccezione per le prestazioni di cui al capoverso 1 lettera e) punto 1 che, dietro motivata richiesta, possono essere oggetto di deroga da parte della SM. [1]

[1] Cpv. modificato dal R 23.8.2023; in vigore dal 25.8.2023 - BU 2023, 280.

← Art. 6 Decreto esecutivo concernente la concessione di contributi per la mobilità aziendale Decreto esecutivo concernente la concessione di contributi per la mobilità aziendale Art. 8 Decreto esecutivo concernente la concessione di contributi per la mobilità aziendale →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →